giovedì, Maggio 2, 2024
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CONDOMINIO: Amministratore, ricorso “diretto” per la nomina

Per
un amministratore condominiale nominato in assemblea ordinaria a ottobre 2013,
l’incarico è stato rinnovato tacitamente a ottobre 2014 (il punto non era
indicato nell’ordine del giorno); nello stilare l’ordine del giorno per
l’assemblea ordinaria 2015, di nuovo non è stata inserita alcuna voce inerente
alla nomina dell’amministratore. Posso presentare il ricorso giudiziale per
vizio di forma dell’ordine del giorno e mancata nomina dell’amministratore,
senza passare dalla mediazione prevista dal Dlgs 28/2010?

A.
L.
– PORDENONE

R
I S P O S T A

Nel caso esposto
dal lettore, per i due anni successivi alla nomina l’amministratore non ha
inserito, all’ordine del giorno della riunione annuale dell’assemblea, alcun
punto relativo al rinnovo dell’incarico o alla nomina di un nuovo
amministratore. Molti commentatori si sono pronunciati per il rinnovo
automatico dell’incarico per il primo anno, e le prime pronunce
giurisprudenziali si sono orientate nello stesso senso (si veda l’ordinanza del
Tribunale di Milano del 7 ottobre 2015). Per il secondo anno, invece, si
ritiene che il rinnovo non possa considerarsi del tutto automatico e che la
questione dell’incarico all’amministratore debba essere inserita all’ordine del
giorno. Se l’amministratore non vi provvede, per un verso incorre in una grave
irregolarità, disattendendo un suo preciso dovere, e, per l’altro verso, non
può essere considerato rinnovato nella sua carica per un ulteriore periodo
annuale. Conseguentemente, deve consegnare la documentazione in suo possesso ed
eseguire le sole attività urgenti senza diritto a ulteriori compensi (articolo
1129, ottavo comma, del Codice civile).

In
una situazione del genere non è possibile – e non sarebbe utile – impugnare
l’ordine del giorno della riunione annuale dell’assemblea per la sua
incompletezza.

E’
possibile, invece, attivarsi per la nomina di un amministratore da parte
dell’assemblea o per le vie giudiziali. A tal fine è preferibile diffidare
l’amministratore alla convocazione dell’assemblea e, in caso di perdurante
inerzia, se non si vuole procedere alla convocazione per iniziativa del
singolo, proporre ricorso per la nomina di un amministratore da parte del
tribunale. Si tratta di un procedimento in camera di consiglio che, pertanto,
non richiede il preventivo ricorso alla mediazione (articolo 5, comma 4,
lettera e, del Dlgs 28/2010).

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 7 DICEMBRE 2015

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