lunedì, Aprile 29, 2024
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CONDOMINIO: Termoregolazione, rari i casi di esclusione

Mi
è capitato di leggere che soltanto i condomìni costruiti dopo l’entrata in
vigore del Dpr 412/1991 sono tenuti ad installare i dispositivi per la
termoregolazione e la contabilizzazione del calore, posto che il decreto
richiama anche l’applicazione della legge 10/1991 (norme di attuazione piano
energetico per l’uso razionale dell’energia).

Se
così fosse, ne conseguirebbe che, senza una ristrutturazione dell’impianto
termico, negli edifici in condominio, costruiti prima del menzionato decreto
(nella specie nel 1940) resterebbe in essere il criterio di ripartizione delle
spese secondo le norme del regolamento condominiale contrattuale. Cosa ne pensa
l’esperto?

L.
F. – ROMA

R
I S P O S T A

Il
Dlgs 102/2014, di recepimento della direttiva 2012/27/Ue, che stabilisce un quadro
di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica al
fine di conseguire l’obiettivo nazionale del risparmio energetico, impone entro
il 31 dicembre 2016, agli italiani che abitano in tutti i condomini dotati di
riscaldamento centralizzato, di installare, su ciascun termosifone, delle
valvole termostatiche con contabilizzatori di calore.

Al
riguardo, si precisi che l’articolo 9, comma 5, lettera b), del Dlgs n.102/14,
prevede che “nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di
teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016
da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per
misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per
ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con
riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

Eventuali
casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di
contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del
progettista o del tecnico abilitato”.

Ancora,
sempre nel predetto articolo 9, comma 5, alla lettera c) si legge che “nei casi
in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia
efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre
all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun
radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli
edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con
esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che
l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di
costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. in tali casi sono
presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per
la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la
gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad
altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma
restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato”.

Inoltre,
alla successiva lettera d), si legge che “la contabilizzazione dei consumi
individuali e la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il
riscaldamento debba avvenire in relazione agli effettivi prelievi volontari di
energia termica utile ai costi generali per la manutenzione dell’impianto,
secondo quanto previsto dalla Uni 10200 e successivi aggiornamenti”.

E’,
comunque, il caso di ricordare che la suddivisione delle spese secondo la norma
Uni sopra citata è diventata, ai sensi del decreto legislativo 102/2014, un
inderogabile obbligo di legge.

In
più, l’articolo 16, comma 7 del Dlgs n.102/14 dispone, altresì, che “nei casi
di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che
acquistano energia per un edificio polifunzionale, che non provvedono ad
installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun
radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare sono soggetti, ciascuno,
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione
tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione
dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi”.

Sicché,
dalle norme appena richiamate emerge che tra i casi di esclusione
(dall’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizza tori)
indicati nel Dlgs n. 10/14 non si fa riferimento ai “condomini costruiti dopo
l’entrata in vigore del Dpr 412/19991” ma, invece, si fa riferimento ai casi in
cui l’installazione dei sistemi di contabilizzazione sia “tecnicamente
impossibile”, non sia “efficiente in termini di costi” e non sia “proporzionato
rispetto ai risparmi energetici potenziali”.

Tuttavia,
i summenzionati casi di “esclusione” dell’installazione dei predetti sistemi
devono essere riportati in “apposita relazione tecnica del progettista o del
tecnico abilitato”. In questi casi particolari, verranno presi in
considerazione metodi alternativi per la misurazione del consumo del calore e
non potranno, comunque, essere applicati io vecchi criteri di ripartizione
delle spese relativi al riscaldamento, anche se contenuti in un regolamento
condominiale contrattuale.

Pertanto, è pacifico affermare che se
nell’edificio condominiale (indipendentemente dall’anno di costruzione), salvo
i casi di esclusione appena indicati, entro il 31 dicembre 2016 non saranno
installati i contabilizzatori e le valvole termostatiche, verrà comminata una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL14 DICEMBRE 2015

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