Mi
hanno detto che al fine di perfezionamento di un’istanza di usucapione occorre
adire ad una mediazione.
Come
si fa a notificare un avviso di comparizione ad una persona il cui ultimo
conosciuto luogo di residenza risale al 1924, negli Stati Uniti? Non ne sono
noti altri e neppure si sa se ci sono eventuali eredi.
P. C.– VARESE
R I S P O S T A
Aseguito del decreto n.69 del 2013, poi convertito in legge, si è avuta
l’introduzione della mediazione obbligatoria anche per l’accertamento
dell’usucapione. L’avvio della procedura di mediazione deve essere comunicata a
tutte le parti che possono avere interesse a partecipare a tale accertamento.
Se è noto il destinatario, ma non sono conosciuti la sua residenza, la dimora o
il domicilio, la notificazione degli atti dovrà avvenire, ai sensi
dell’articolo 143 del Codice di procedura civile, mediante deposito al Comune
del luogo di ultima residenza o, se questa è ignoto, al Comune del luogo di
nascita.
Qualora,
però, tale modalità di notifica risulti impossibile perché i destinatari non
sono identificati od identificabili, è possibile procedere ai sensi
dell’articolo 150 dello stesso codice, facendosi autorizzare dal capo
dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede e sentito il pubblico
ministero, con la notificazione per i pubblici proclami.
In
tal caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha
sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge la
procedura e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i
destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La
notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è descritto nel
presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la
relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria
del giudice davanti al quale si procede.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 21
DICEMBRE 2015