giovedì, Maggio 2, 2024
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ENTI LOCALI: Premi al personale con i piani di performance

Un
Comune, con più di mille e meno di 5mila abitanti, si è reso responsabile della
mancata redazione del piano delle performance. Il Dlgs 150/2009, all’articolo
10, prevede che l’inosservanza comporti l’impossibilità di assegnare premi di
risultato a dirigenti, di assumere personale o di conferire incarichi di
consulenza o collaborazione. La delibera 163/2013 della Corte dei conti del
Veneto ha previsto la non distribuzione dei premi anche ai dipendenti. Si
chiede conferma del fatto che la mancata adozione del piano delle performance
non consente la distribuzione dei premi di risultato a dipendenti e dirigenti.

Se,
nel Peg 2015, è prevista l’adozione del piano delle performance (ma non ancora
la redazione), è possibile la distribuzione dei premi dopo la redazione dello
stesso?

Inoltre,
se il piano delle performance venisse redatto nel 2015, sarebbe possibile la
distribuzione dei premi ai dipendenti e ai dirigenti per il quadriennio
2011-2014?

S. V.– SALERNO

R I S P O S T A

La
riforma “Brunetta” (Dlgs 150/2009) ha introdotto il paino delle performance
quale strumento principale per la valutazione dei dipendenti nella pubblica
amministrazione, unificato nel Peg (piano esecutivo di gestione) con il piano
dettagliato degli obiettivi (articolo 108 del Tuel, testo unico enti locali).
La normativa e la successiva giurisprudenza
(deliberazione 161/2013 dalla sezione di controllo della Corte dei conti
della Regione Veneto e sentenza 301 del
20 maggio 2015 della Corte dei conti, sezioni III, giurisdizionale centrale
d’appello) hanno espresso il principio in base al quale, senza Peg e piano della
performance (che ne è parte integrante), non è possibile erogare compensi di
risultato e di produttività.

In
relazione ai quesiti specifici, in conseguenza del principio espresso, è
possibile distribuire i premi solo a condizione che il piano della performance
sia redatto, mentre non è possibile erogare premi legati ad anni precedenti, se
negli anni in questione non sono stati assegnati specifici obiettivi tramite i
documenti di programmazione citati. In tal senso, anche la Corte dei conti del
Veneto (si veda sopra) ha escluso ogni possibilità di intervento in sanatoria
in via successiva.

In
base ai principi della Corte dei conti, la mancanza di obiettivi delinea
un’attività amministrativa non solo assolutamente carente nel perseguire gli
obiettivi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa, ma anche priva di un sistema in grado di assicurare una
legittima distribuzione del salario accessorio.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 21
DICEMBRE 2015

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