Una
ditta ha ordinato ad una società pubblicitaria, verbalmente, un lavoro
pubblicitario a mezzo camion vela; poi, però, non ha pagato il dovuto. Sono
passati 4 anni dalla prestazione, non vi è lettera di interruzione di
prescrizione.
Può
chiedere un atto di citazione per ottenere il quantum dovuto in via principale?
Se la parte convenuta dovesse eccepire la prescrizione, potrebbe chiedere, in
via subordinata, l’indebito arricchimento ex articolo 2041 del Codice civile,
che ha una prescrizione ordinaria di 10 anni?
R. F.– ROMA
R I S P O S T A
Il
lettore descrive un contratto pubblicitario, ovvero l’accordo con cui l’impresa
che gestisce un mezzo di comunicazione si impegna dietro corrispettivo a
divulgare i messaggi dell’impresa committente.
Rientrando
nell’ambito dei contratti di fornitura di servizi intercorrenti tra persone
giuridiche non è applicabile la prescrizione presuntiva abbreviata – azionabile
solo quando una delle parti sia un consumatore – ma ricorrono i presupposti di
cui all’articolo 2948, con la conseguenza che il periodo di prescrizione
quinquennale non risulta ancora decoroso.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DELL’11
GENNAIO 2016