mercoledì, Maggio 8, 2024
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EDILIZIA: Ostacoli all’assegnazione a Comuni “ritardatari”

Sono
dipendente di una pubblica amministrazione e pensavo di chiedere l’assegnazione
temporanea per tre anni, ex articolo 42-bis del Dpr 151/2001, in un Comune
ubicato nella provincia dove lavora mia moglie. Ho tutti i requisiti soggettivi
e oggettivi. L’unico dubbio riguarda l’applicazione del blocco delle assunzioni
a causa dei ritardi nei pagamenti (l’indicatore per il 2004 del Comune in
questione è superiore ai 90 giorni). Tale blocco può essere di ostacolo anche
all’assegnazione temporanea?

F. M.– AVELLINO

R I S P O S T A

Da quanto esposto
nel quesito, si ritiene che la circostanza che il Comune (al quale il lettore
vorrebbe essere assegnato temporaneamente, ex articolo 42-bis del Dpr 151/2001)
si trovi in ritardo nei pagamenti può essere preclusione alla possibile
assegnazione.

Infatti,
l’articolo 41, comma 2, della legge 89/2014 stabilisce che le amministrazioni
pubbliche, esclusi gli enti del Ssn (Servizio sanitario nazionale), che
registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60
giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal Dlgs 231/2002,
nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale.

Quindi,
poiché l’amministrazione alla quale il lettore vorrebbe essere assegnato
temporaneamente si trova in ritardo nei pagamenti, tale fatto può essere di
ostacolo.

Stante,
comunque, la particolarità della problematica in esame, potrebbe essere utile
sentire al riguardo la Funzione pubblica.

DAL
“IL SOLE 24 ORE” DEL 25
GENNAIO 2016

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