lunedì, Aprile 29, 2024
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ASSICURAZIONE: Procedura semplificata per danni da veicolo estero

Ho
trovato la mia auto – che era regolarmente in sosta negli spazi blu –
gravemente danneggiata. Un testimone è riuscito, in tempo reale, a fotografare
il numero di targa, messa in bella evidenza, che risulta appartenente a una
bisarca bulgara, agganciata alla motrice “pirata”. L’Uci comunica che il
rimorchio non risulta assicurato. Contestualmente, ai fini di liquidare il
danno, mi fa carico di comunicare il numero di targa motrice, nonché la sua
nazionalità.

La
ricerca dei dati richiesti è dovere dell’assicurazione, oppure
dell’automobilista che subito il danno? Sembra strano che l’assicurazione
bulgara abbia avuto la possibilità di accedere ai dati della bisarca, e non a
quelli della motrice.

In
Bulgaria esiste un “Pra”? attivare la Consap (Concessionaria servizi
assicurativi pubblici) è inutile, perché essa non è tenuta a risarcimenti se il
danno riguarda solo le cose.

L. F. – UDINE

R I S P O S T A

In Italia, nel caso di incidenti
provocati da un veicolo immatricolato all’estero, la legge prevede una
procedura semplificata per ottenere il risarcimento. E’, infatti, stato
istituito l’Ufficio centrale italiano di assicurazione (Uci), incaricato della
procedura di liquidazione. Affinché l’Ufficio provveda, occorre che il
danneggiato formuli una richiesta di risarcimento del danno, contenente, tra i
vari elementi, anche i dati del conducente e del proprietario del veicolo
estero, i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello),
nonché la nazionalità del veicolo estero. In difetto, verrà richiesta
l’integrazione della relativa documentazione.

L’Uci
incaricherà, quindi, una compagnia assicurativa italiana di occuparsi della
procedura risarcitoria. Qualora il veicolo straniero risulti assicurato, la
compagnia incaricata del sinistro dovrà formulare al danneggiato un’offerta di
risarcimento; altrimenti, in mancanza di assicurazione, la procedura termina e
gli atti vengono restituiti all’Uci: il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo
di garanzia per le vittime della strada, che dal 2007, nell’ipotesi di
incidente cagionato da un veicolo non assicurato, prevede il risarcimento tanto
per i danni alla persona quanto per i danni alle cose.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 7MARZO 2016

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