venerdì, Maggio 3, 2024
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BANCHE & DECRETO INDENNIZZI: Sintesi delle novità

Banche: sì del Consiglio dei Ministri al decreto sugli indennizzi

 Banche: sì del Consiglio dei Ministri al decreto sugli indennizzi

Le
misure per il rimborso degli investitori nelle quattro banche poste in
risoluzione. Le misure a sostegno delle imprese e di accelerazione delle
attività di recupero creditI.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi, del Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoane
del ministro della Giustizia Andrea Orlando,ha approvato il decreto
legge che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e
concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
Il decreto legge dispone misure per il rimborso degli investitori nelle
quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015, misure a
sostegno delle imprese e misure di accelerazione delle attività di
recupero crediti.

INDENNIZZI AGLI INVESTITORI

Il decreto prevede rimborsi ai clienti delle 4 banche oggetto della
procedura di risoluzione nel novembre scorso (Banca popolare
dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di
Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) che hanno investito in
obbligazioni delle banche stesse.

Coloro che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014,
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della Direttiva
per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (BRRD) da parte
delle istituzioni dell’Unione europea, possono richiedere indennizzi
automatici o accedere alla procedura arbitrale. Coloro che hanno
investito in obbligazioni successivamente a tale data possono accedere
alla procedura arbitrale prevista dalla legge di stabilità per il 2016.

In entrambi i casi le risorse vengono attinte dal Fondo di
solidarietà istituito con la legge di stabilità per il 2016. Per il
Fondo di solidarietà viene eliminato il tetto di 100 milioni di euro di
ammontare che era stato previsto nella stessa legge di stabilità.

Le modalità di compensazione per i detentori di obbligazioni
subordinate emesse dalle 4 banche sono state definite in considerazione
di alcune condizioni concomitanti tra di loro. Innanzitutto alcuni
indici, come il rapporto tra attività e redditi da un lato e
concentrazione dell\’investimento dall\’altra, fanno presumere che siano
stati allocati ad alcuni risparmiatori prodotti finanziari non
compatibili con il loro profilo di investimento. Occorre inoltre
considerare che la vendita di prodotti a clienti non professionali è
stata spesso effettuata in relazione ad altri servizi prestati dalle 4
banche agli stessi clienti e quindi con il possibile condizionamento di
questi ultimi all\’acquisto. È quindi opportuno ricordare che la
responsabilità di porre rimedio alla vendita impropria di prodotti
finanziari è in primo luogo delle banche stesse. Il Governo e le
autorità italiane di vigilanza sono determinati a contrastare eventuali
altre condotte di questo tipo e a prevenirne di nuove rinforzando i
presidi normativi e regolamentari, la qualità dell’informazione e
l’incisività dei controlli. Infine si segnala che il burden sharing a
carico dei detentori di obbligazioni subordinate emesse da queste 4
banche poste in risoluzione ha avuto luogo nel 2015 e ha riguardato
titoli di debito emessi prima della pubblicazione delle nuove regole
europee sul risanamento e la risoluzione, avvenuta il 12 giugno 2014.
Dal 1 gennaio 2016 questo nuovo quadro di regole è parte integrante
dell’ordinamento italiano in vigore e pienamente applicabile in tutte le
sue componenti.

INDENNIZZI AUTOMATICI

Gli investitori che hanno acquistato entro il 12 giugno 2014
obbligazioni emesse dalle 4 banche oggetto della procedura di
risoluzione nel novembre scorso possono chiedere al Fondo l’erogazione
di un indennizzo automatico se ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. patrimonio mobiliare dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2015;
  2. ammontare del reddito lordo ai fini Irpef dell’investitore nell’anno 2015 inferiore a 35.000 euro.

L’importo dell’indennizzo automatico è forfettario, pari all’80% del
corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari detenuti
alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, al netto di oneri
e spese connessi alle operazioni di acquisto e della differenza tra
rendimenti ottenuti e tasso sui Btp.

L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario è indirizzata al
Fondo e deve indicare il nome, e l’indirizzo (anche digitale)
dell’investitore, la banca in liquidazione presso la quale sono stati
acquistati i titoli, gli strumenti finanziari acquistati, le rispettive
quantità, gli oneri connessi all’acquisto. L’investitore deve anche
allegare la documentazione relativa al contratto di acquisto delle
obbligazioni, i moduli di sottoscrizione o l’ordine di acquisto, le
attestazioni degli ordini acquisiti, copia della richiesta di pagamento
alla banca in liquidazione del credito relativo agli strumenti
finanziari subordinati, una dichiarazione sulla consistenza patrimoniale
o sull’ammontare del reddito.

Il Fondo verifica la completezza della documentazione, la sussistenza
delle condizioni, calcola l’importo dell’indennizzo e procede alla
liquidazione.

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DI ACCELERAZIONE DEL RECUPERO CREDITI

Il decreto legge introduce una serie di misure a sostegno delle
imprese e di accelerazione del recupero crediti, che conferiscono
certezza e rapidità alle procedure anche grazie all’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

Pegno non possessorio

Per favorire l’impresa nelle attività di produzione del reddito in
caso di fabbisogno di accesso al credito, viene introdotto il principio
del pegno non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno
un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (per esempio un
macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo
(mentre nell’ordinamento precedente perdeva l’uso del bene gravato da
pegno).

Si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle entrate, denominato “Registro dei pegni non possessori”.

Patto marciano nei nuovi contratti di finanziamento

Per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e
imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto “patto
marciano”. Quest’ultimo contempla la possibilità che nel caso di
finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deveessere la
residenza dell’imprenditore) le parti possano stipulare un contratto di
cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento
del debitore.

Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando
il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di
almeno tre rate.

Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di
rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o
semestrali) l’inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla
scadenza di una rata non corrisposta.

Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene
determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le
parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia
superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la
differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al
debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore.

Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di
finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di
finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il
patto marciano.

Norme attinenti le procedure di recupero crediti

Per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini
più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti
dell\’esecuzione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di
un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di
una opposizione del debitore, l’acquirente del bene in un’asta
giudiziaria può indicare l’assegnazione dello stesso a un soggetto
terzo.

Modifiche alla legge fallimentare

Per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la
possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per
le adunanze dei creditori. Inoltre può essere revocato il curatore che
non rispetta i termini fissati per la procedura.

Registro delle procedure esecutive e concorsuali

Viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro
digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno
essere tutte digitalizzate.

ALTRE MISURE

Fondo bancario di solidarietà del personale del credito

Si amplia l’operatività del Fondo bancario di solidarietà per la
riconversione e riqualificazione professionale del personale del
credito. Per agevolare la gestione degli esuberi di personale,
l’indennità di sostegno al reddito può essere erogata fino a sette anni,
anziché cinque come previsto attualmente, prima che il soggetto
raggiunga i requisiti per la pensione.

Imposte differite

Il decreto legge prevede anche disposizioni in materia di imposte
differite attive. Le società potranno continuare ad applicare le
disposizioni fiscali vigenti alle attività per imposte anticipate a
condizione che versino un canone annuo pari all’1,5% della differenza
tra le attività per imposte anticipate e le imposte versate. Le
disposizioni permetteranno di superare i dubbi sollevati dalla
Commissione europea sull’esistenza di componenti di aiuto di Stato nel
quadro normativo attuale relativo alle attività per imposte differite.

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