Il
mio fondo pensione investe una parte consistente nella cosiddetta “liquidità garantita”,
cioè deposita circa il 35% del totale su un conto corrente presso una banca. in
caso di “bail-in” della banca, tale conto corrente è tutelato dalle norme per i
fondi pensione (depositi dei fondi) o è trattato alla stregua di un normale
conto corrente e, quindi, è garantito solo fino a 100.000 euro?
G. F.– MILANO
R I S P O S T A
Il Dlgs
30/2016, nell’apportare modifiche al Dlgs 385/1993, meglio noto come “Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (Tub), ha disposto che sono
ammissibili al rimborso i crediti nei confronti di banche in liquidazione
coatta amministrativa, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di
restituzione (depositi o altra forma), come pure gli assegni circolari e altri
titoli di credito assimilabili; l’ammontare massimo del rimborso ammonta a
100.000 euro per ciascun depositante. Tuttavia, in deroga alle disposizioni
generali, il Dlgs 30/2016 afferma anche che non sono a rischio le somme
depositate da determinati soggetti, tra cui i fondi pensione, e versate
periodicamente alla banca depositaria, istituita proprio a tutela
dell’integrità e indistraibilità dell’ammontare complessivo dei contributi
accantonati dai lavoratori.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL30 MAGGIO 2016