venerdì, Maggio 3, 2024
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CONDOMINIO: Convocazione di assemblea per tutti i comproprietari

Abito
in un condominio di cinque condomini, senza amministratore. L’anno scorso uno
dei proprietari è deceduto e i suoi quattro figli, in conflittualità tra loro
per questioni di eredità non ancora divisa (ivi compresa la quota millesimale
dell’edificio) non pagano le spese/quote condominiali né partecipano alle
assemblee.

Considerato
che i figli non sono residenti nella stessa città, è possibile rivolgersi solo
a uno dei quattro per il pagamento delle spese e la convocazione delle
assemblee?

M. M.– ROMA

R I S P O S T A

E
bene ricordare che “la mancata comunicazione, a taluno dei condomini,
dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta non la
nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, che se non viene
impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’articolo 1137, 2° comma,
Codice civile – decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i
condomini dissenzienti dalla sua approvazione – è valida ed efficace nei
confronti di tutti i partecipanti al condominio” (Cassazione, Sezioni Unite, 7
marzo 2005 n.4806).

Ciò
sta a significare che il non inviare la convocazione assembleare a taluno dei
coeredi può voler dire vedersi impugnata una deliberazione per omessa
convocazione.

Inoltre,
per quel che riguarda le spese condominiali, si precisa che, ai sensi
dell’articolo 752 del Codice civile, “i coeredi contribuiscono tra loro al
pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote
ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”. Il principio
appena richiamato riguarda le spese condominiali maturate prima della morte del
de cuius e, quindi, gli eredi corrispondono una somma pari alla loro quota di
proprietà.

Invece,
per le spese condominiali generate successivamente alla morte del de cuius,
l’articolo 1294 del Codice civile prevede la solidarietà per tutti i coeredi.
Al riguardo, la Suprema Corte ha previsto che “i comproprietari di un’unità
immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del
condominio stesso, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto
obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di
piano inteso come unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del
condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato
dall’articolo 1294 del Codice civile (secondo il quale, nel caso di pluralità
di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è un
ostacolo la circostanza che le quote dell’unità immobiliare siano pervenute ai
comproprietari in forza di titoli diversi” (Cassazione n.21907 del 21 ottobre 2011).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL20 GIUGNO 2016

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