sabato, Aprile 27, 2024
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CANNA FUMARIA: A chi spetta pagare i danni

Nell’appartamento
sottostante sono stati fatti lavori alla canna fumaria (condominiale) che hanno
provocato danni strutturali (crepe profonde) al mio appartamento.

Trattandosi
di parte comune, ed essendo il condomino sottostante restio a pagare i danni, è
compito dell’amministratore intervenire per cercare di sollecitare il tutto?

N. A. – COMO

R I S P O S T A

Se i danni cui si riferisce il
lettore sono stati provocati dal condominio, (ma non parrebbe questo il caso
del lettore), di questi ultimi risponde il condominio. Se invece sono stati
provocati dal condomino, proprietario dell’appartamento al piano sottostante,
di essi deve rispondere direttamente il condomino (che si è innestato nella canna
fumaria comune o altro), cui il lettore deve rivolgersi direttamente per il risarcimento. Ed infatti – ancorchè la
fattispecie di cui all’articolo 2051 del Codice civile, recante danno causato
da cosa in custodia, individui un’ipotesi di responsabilità oggettiva – essendo
sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di
custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo,
tale responsabilità non sussiste ove i danni siano imputabili alla condotta
imprevista e imprevedibile del terzo. Tale condotta esclude la presunzione di
colpa del custode (per tutte, Cassazione, 29 marzo 2012, numero 5072 e
Cassazione 23 ottobre 1998, numero 10556).

Va da
sé che – ove il condominio sia dotato di polizza globale fabbricati che copre
il sinistro in questione, a prescindere dal responsabile – la richiesta
risarcitoria può essere inviata comunque all’amministratore, per l’attivazione
della garanzia assicurativa.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’11 LUGLIO2016

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