venerdì, Maggio 3, 2024
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CONTROVERSIE LEGALI: La Pec interrompe la prescrizione

Deve
ritenersi valido, quale atto di costituzione in mora e interruzione dei termini
prescrizionali ex articolo 1291 e 2943 del Codice civile, l’invio di una nota
della pubblica amministrazione all’indirizzo personale Pec (di posta
elettronica certificata) di un ex dipendente, tesa a far valere un credito
vantato nei confronti del medesimo?

A.
C.
– SANSEPOLCRO

R
I S P O S T A

La
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto del
regolamento stabilito dal Dpr 11 febbraio 2005 n.68, di una comunicazione –
intimazione con la quale si reclama il pagamento di un credito è atto idoneo a
costituire in mora il debitore – ex articolo 1219, comma 1, del Codice civile –
e a interrompere la decorrenza della prescrizione estintiva (articolo 2943,
comma 4, del Codice civile), al pari di una lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, laddove la comunicazione sia inviata da un indirizzo di posta
elettronica certificata ad altro indirizzo Pec e no a una normale casella di
posta elettronica: solo in questo caso, infatti, il mittente avrà la prova
dell’accettazione del messaggio da parte del proprio gestore di posta
elettronica e della consegna al destinatario tramite la specifica dichiarazione
emessa dal gestore di quest’ultimo e inviata al mittente.

Per
i professionisti e le imprese esistono elenchi ufficiali dove sono annotati i
rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;non altrettanto può dirsi
per i privati cittadini, per i quali si dovrà attendere la creazione di un
elenco ufficiale, con l’attuazione dell’anagrafe della popolazione residente.

La
pubblica amministrazione può utilizzare la posta elettronica certificata per
comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna (articolo
48, comma1, del Dlgs 7 marzo 2005, n.82), dirette a soggetti che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo Pec secondo la normativa
tecnica vigente: ”La dichiarazione dell’indirizzo di posta elettronica vincola
il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio tramite posta
elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e
dei provvedimenti che lo riguardano” (articolo 6 del Dlgs 82/2005).

Nel
caso in questione, dunque, l’invio da parte della Pa a un indirizzo personale
Pec è idoneo interrompere la prescrizione, sempre ove ricorrano i requisiti
citati prima, legati alle prove di accettazione e consegna.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL12 SETTEMBRE 2016

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