Mio
figlio, minorenne, è disabile, ex articolo 3, comma 3, della legge 104/1992,
con indennità di frequenza. Per l’acquisto dell’auto, abbiamo diritto all’esenzione
dal bollo all’Iva ridotta?
D. D.– BELLUNO
R I S P O S T A
La
risposta è affermativa. Chi ha fiscalmente a carico il figlio minore disabile
(che non dispone di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro) può
ottenere l’agevolazione Iva al 4% per l’acquisto del veicolo e l’esenzione dal
pagamento dell’Ipt (imposta provinciale di trascrizione) nonché della tassa
automobilistica (esenzione che va richiesta, presentando la documentazione
della Commissione medica, alla Regione di residenza).
Il
genitore ha diritto a una detrazione dall’Irpef pari al 19% della spesa
sostenuta per l’acquisto, su una spesa massima di 18.075,99 euro, la cui entità
varia in regione del suo reddito complessivo; l’importo diminuisce con
l’aumentare del reddito e si annulla se il reddito complessivo arriva a 95.000
euro. La detrazione per i figli a carico è di 1.220 euro per bambini di età
inferiore a tre anni, e di 950 euro se il bambino/a ha età superiore a tre
anni. La detrazione per i figli disabili va ripartita al 50% tra genitori non
legalmente separati; in alternativa va, con l’accordo tra le parti, si può
scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che dispone del reddito
più elevato.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL12 SETTEMBRE 2016