venerdì, Maggio 3, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Titoli bancari non quotati proposti per avere lo sconto su mutuo

A una mia cara amica a
seguito richiesta mutuo ventennale con una banca veneta è stato proposto e
consigliato di acquistare dei titoli per avere uno sconto sul mutuo altrimenti
avrebbe pagato un tasso superiore.

Forse con troppa
leggerezza essendo inconsapevole dei rischi, la sventurata ha aderito.

Successivamente, grazie
all’eco mediatico di tv e giornali si è accorta che i titoli azionari erano di
difficile smobilizzo. Alla richiesta di vendere le azioni ha poi scoperto che
gli stessi si erano fortemente deprezzati tanto da non valere quasi più nulla.
Come deve comportarsi?

M. Z. – (via
e-mail)

RISPONDE ADUC

Tutti,
nessuno escluso, possono lamentare il fatto di aver sottoscritto in emissione,
o comprato al mercato interno, dei titoli a un prezzo fissato dal Cda sulla
base di parametri non corretti e, come quasi certamente sarà accertato, su dei
bilanci non rispondenti alla realtà.

Molti
possono lamentare il fatto di essersi visti attribuire un profilo di rischio
non veritiero, spesso creato ad arte per combaciare coi requisiti delle
emissioni, spesso cambiato apposta proprio al momento della
vendita-collocamento dei titoli.

Molto
importante, per chi ha investito negli ultimi anni, è la comunicazione Consob
n.9019104 del 2 marzo 2009 riguardante il dovere dell’intermediario di
comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti
finanziari illiquidi.

La
Comunicazione prescrive tutta una serie di obblighi da rispettare, in
particolar modo su “trasparenza ex ante” ed “ex post” e soprattutto con
“evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al
funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi
(livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di
esecuzione della liquidazione”.

Vi
è anche l’interessante sentenza della Corte di Appello di Torino, n.2444/13
dove, in tema di azioni illiquide, si sancisce che la dichiarazione dell’investitore
con cui si dà atto della presa visione del prospetto informativo e del
documento integrativo dell’investimento, forniti in sede di collocamento, non è
sufficiente alla banca a dimostrare di aver adeguatamente informato il cliente
delle caratteristiche e i rischi del prodotto finanziario.

La
banca, insomma, deve dimostrare di aver fornito le avvertenze che sono
riportate nel prospetto informativo, e non basta la dichiarazione sottoscritta
dal cliente di averlo ricevuto e letto.

Ci
sono poi clienti che hanno sottoscritto azioni per ottenere migliori condizioni
riguardo il mutuo richiesto alla banca. Anch’essi possono reclamare esattamente
come tutti gli altri.

Per
chi ha acquistato le azioni dietro invito più o meno esplicito assieme ad un
finanziamento, le cosiddette operazioni baciate, esiste anche un’ulteriore
strada. E’ possibile infatti verificare la regolarità del finanziamento, dato
che possono emergere questioni riguardanti l’anatocismo sui conti correnti come
anche quelle sui derivati, che siano espliciti o impliciti nel contratto, alla
rilevazione dell’usura e altro ancora. Ciò indipendentemente dal discorso
relativo alle azioni.

A
quel punto, il costo sostenuto per l’acquistodelle azioni può essere considerato come ulteriore costo del
finanziamento, facendolo molto probabilmente superare il tasso di legge
sull’usura. In giurisprudenza si sta infatti facendo molta strada l’idea di
considerare quale facente parte del costo di debito qualsiasi onere a questo
relativo.

Si
può anche prendere in considerazione l’aspetto penale per via di una sentenza
di Cassazione di giusto un anno fa che ha sancito l’esistenza del reato di
usura quando ci si approfitta dello stato di difficoltà anche temporanea,
mentre prima doveva esserci lo stato di bisogno vero e proprio. E magari in
certi casi si può parlare anche di estorsione vera e propria.

Occorre
quindi studiare ogni singolo caso, per impostare un ricorso su misura davanti
all’arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob, che tratta questioni
fino a 500mila euro e dove quindi rientra la gran parte dei clienti e che
consente di evitare i tempi e le spese di una causa. Gli altri devono invece
avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione prima della vertenza in
Tribunale.

DAL “PLUS24” DEL “IL
SOLE 24 ORE” DEL 10SETTEMBRE 2016

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