venerdì, Maggio 3, 2024
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COMMISSIONE VALUTATIVA: Astensione con limiti

Sono
stato nominato membro di una commissione di valutazione dei titoli in sede di
interpello per l’affidamento, ex articolo 19 del Dlgs 165/2001, di un incarico
dirigenziale in un ente pubblico non statale. La commissione è venuta a sapere
che alcuni dei dirigenti valutandi sono tuttora sottoposti a indagine penale
(derivante da falsa dichiarazione sui requisiti di incompatibilità, resa
all’esito del precedente interpello, avvenuto tre anni prima).

L’ente
pubblico, pur sapendo, non ha dato alcuna comunicazione sull’esistenza delle
indagini. E’ legittimo che la commissione effettui ugualmente la valutazione? I
membri non hanno l’obbligo di astensione? Incorrono in responsabilità se
effettuano comunque la valutazione dei dirigenti indagati?

L. S.– NAPOLI

R I S P O S T A

La
materia del conflitto di interesse e, con essa, l’obbligo di astensione da
parte dei componenti di un collegio ai fini della selezione (valutazione) di
candidati ubbidisce al principio di imparzialità, a sua volta speculare al
canone costituzionale di buona amministrazione (articolo 97 della
Costituzione). Essa, tuttavia, dev’essere intesa nel modo corretto, pena la
impossibilità di svolgere in concreto ogni attività amministrativa. Per questo
è utile rifarsi alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, n.1577 del 2
aprile 2014, la quale indica la corretta interpretazione delle cause di
incompatibilità e conseguente obbligo di astensione, previste per i componenti
delle commissioni di concorso (articolo 11 del Dpr 487/1994), con riferimento
alle situazioni contemplate dall’articolo 51 del Codice di procedura civile.

Per
evitare l’uso strumentale e forzato dell’obbligo di astensione, il Consiglio di
Stato fornisce una interpretazione stringente del disposto dell’articolo 51,
legandone la ratio al solo fatto che i componenti dell’organo collegiale siano
portatori di interessi atti a concretizzare una posizione di conflittualità, o
anche di divergenza, rispetto all’interesse affidato alle cure della Pa.

Da
un semplice approccio della questione individuata, è palese che la situazione
descritta non può avere alcuna attinenza a configurare la ipotesi di conflitto
di interesse, con l’obbligo di astensione per i componenti. Neppure se
sussisterebbe la semplice facoltà, essendo evidente che i componenti della
commissione di valutazione agiscono in veste di organo prettamente tecnico, il
quale non può, pertanto, incentrare la propria azione su supposizioni e ipotesi
non avvalorate da decisioni del soggetto giuridico preposto.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
3 OTTOBRE 2016

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