domenica, Aprile 28, 2024
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GAZEBO: Non sempre è abuso edilizio!


Abuso edilizio: se il gazebo serve a soddisfare esigenze
non temporanee è necessario il permesso di costruire.

Commette reato chi
costruisce un gazebo senza
prima richiedere il permesso di costruire:
ma ciò solo a condizione che la struttura serva a soddisfare esigenze non
temporanee. Dunque, in tale ipotesi, l’autorizzazione amministrativa è sempre
necessaria, a prescindere dal fatto che il manufatto sia costruito con
materiali leggeri e facilmente asportabili o con materiali pesanti.

Il proprietario del
gazebo che commette l’abuso edilizio verrà
condannato a demolire l’opera. Peraltro, se è vero che ai fini penali, il 
reato di
abuso edilizio si prescrive
 
se passano
almeno cinque anni dal fatto, l’ordine di demolizione non si prescrive mai.

A chiarire questi
precetti è stato il Tar Lazio con una recente sentenza[1].

La sentenza ha
condannato il proprietario di un bar a demolire il gazebo ottenuto mediante
trasformazione di una precedente tenda. La struttura, realizzata senzapermesso di costruire,
era costituita mediante apposizione di teli plastici a scorrimento meccanico,
sostenuti all’interno da telai in metallo. Secondo i giudici, il previo
rilascio della licenza edilizia serve anche per i manufatti leggeri quando
soddisfano esigenze non temporanee come la copertura agli attrezzi per
coltivare il campo, per prendere un aperitivo o fare colazione all’aperto, ecc.

Il permesso di costruire serve anche per i manufatti leggeri. È questo l’importante chiarimento che trapela dalla
sentenza in commento. Il tribunale amministrativo richiama la legge[2]secondo cui sono soggetti al previo
rilascio del permesso di costruire i
cosiddetti «manufatti
leggeri
» anche prefabbricati e le strutture di qualunque genere
allorquando non siano diretti a soddisfare esigenze non temporanee ossia per
brevi archi di tempo.

Proprio riguardo alla
necessità o meno di munirsi del permesso di costruire per i
gazebi 
la
giurisprudenza ha dato importanza non tanto alle caratteristiche dei materiali
utilizzati o alle modalità di ancoraggio al suolo quanto piuttosto alle
esigenze di natura stabile o temporanea che le opere o i manufatti siano
destinati a soddisfare, ossia in altri termini riguardo all’elemento di tipo
funzionale connesso al carattere di utilizzo degli stessi[3].

In merito alla
necessità del permesso di costruire è stato precisato che, ai sensi di legge[4], sono
soggetti alla predetta autorizzazione del Comune gli interventi di nuova
costruzione comportanti unatrasformazione edilizia e
urbanistica del territorio
, non configurabili in caso di
alloggiamento o strutture portanti destinate a ospitare tende retrattili in
materiale plastico destinate alla protezione dagli agenti atmosferici e a una
migliore fruizione dello spazio esterno.

Dunque il gazebo che serva solo come protezione da
pioggia, neve e vento non richiede il permesso. È il giudice a valutare la
finalità del gazebo, anche sulla base della sua consistenza, collocazione e
natura dell’opera stessa.

[1]Tar
Lazio, sent. n. 9881/16.

[2]Art.
3 co. 1, lett. e) D.p.r. n. 380/2001.

[3]Cons.
St. sent. n. 1619/2016.

[4]Artt.
3 e 10 dPR n. 380/2001.

 

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