venerdì, Maggio 3, 2024
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SCRITTURA PRIVATA: Valore probatorio, forme e modi!

Cos’è una scrittura privata?

La scrittura privata è uno strumento molto usato
nelle trattative tra privati, soprattutto per il suo valore probatorio. Vediamo
di cosa si tratta e che valore ha.

==================

Scrittura privata: cos’è?

La scrittura privata,
è un atto scritto con cui una o più persone regolano i loro interessi di natura
personale o patrimoniale. Tramite tale strumento è, quindi, possibile stipulare
un contratto, una transazione, rinunciare a un credito, fare testamento, ecc…
Anche gli assegni bancari sono scritture private. Dunque, essa è sicuramente il
mezzo più appropriato per regolare i propri interessi, soprattutto considerando
il particolare valore probatorio di cui – come si dirà in seguito – è dotata.

Scrittura privata: che valore ha?

La
scrittura privata può essere di due tipi e tale distinzione è molto importante
se si considera che da essa dipende il suo 
valore probatorio:

·scrittura
privata autenticata
: si ha quando la firma sia
apposta alla presenza di un 
notaio o
altro 
pubblico
ufficiale
(come il segretario comunale o
provinciale o, ancora, il 
console)
che ha il compito di accertare l’identità della persona che ha effettuato la
sottoscrizione. In tal caso, la scrittura fa piena prova, sia della provenienza
delle dichiarazioni da parte di chi l’ha sottoscritta, sia della data
(cosiddetta 
data
certa
) e si estende anche nei confronti dei terzi. Si
parla, non a caso, di 
prova
legale
, la cui forza, però, non si estende al contenuto
ed agli altri elementi racchiusi nella scrittura: la loro veridicità si può,
quindi, contestare con gli ordinari mezzi di prova;

·scrittura
privata non autenticata
, quando la
firma viene apposta dal soggetto senza alcuna formalità o attestazione, senza
la presenza di un pubblico ufficiale. Pensiamo, ad esempio, ad una
corrispondenza tra Tizio e Caio. La 
firma può
essere apposta alla fine del documento (in calce) oppure a margine e deve
essere 
autografa:
significa che il soggetto deve firmare a penna e di proprio pugno, in modo
poter risalire alla sua identità. Se la scrittura privata si compone di più
fogli, non è necessario che su ogni foglio venga riportata la firma per esteso,
basta solo il cognome o anche una sigla. Se è firmato solo l’ultimo, la
scrittura si considera comunque proveniente da parte dello stesso
sottoscrittore finale, purché non si possa dubitare, sul piano
logico-lessicale, dell’unicità del documento.

Per
quanto riguarda la data, non costituisce un elemento essenziale, fermo restando
che è importante capire quando la scrittura sia stata formata: ricordiamo,
infatti, che la data della scrittura non autenticata non è certa, per cui le
parti possono dedurre e dimostrare con ogni mezzo di prova e senza limitazioni
il momento in cui essa è stata formata. In ogni caso, è possibile, tramite la 
registrazione della scrittura privata,
conferire alla data un valore certo (data certa).

Può
anche accadere che la scrittura privata non abbia alcun valore probatorio: ad
esempio, quando non è sottoscritta costituisce semplicemente un documento di
cui il giudice potrà tener conto, valutandolo, però, in modo assolutamente
libero.

Nell’ipotesi
in cui si esibisca una 
scrittura
privata fotocopiata
, la parte contro cui viene
prodotta può contestarla in modo espresso, a patto che lo faccia motivando e
circostanziando le sue ragioni: in presenza di un simile comportamento, la
scrittura privata perde il suo valore di prova documentale.

Scrittura privata: come contestarla se è
autenticata?

In
gergo tecnico, si dice che la scrittura privata prova la provenienza delle
dichiarazioni da parte di chi l’ha sottoscritta, fino a 
querela di falso.
Che significa? Vuol dire che contestare il contenuto della scrittura privata è
possibile ma per farlo occorre un apposito procedimento, detto proprio 
querela di falso:
in pratica si avvia una causa in cui il soggetto interessato deve provare, con
ogni mezzo, la non genuinità del documento.

Scrittura privata e contestazione: su chi ricade
l’onere della prova?

Diverso
il discorso per la scrittura privata non autenticata, che può essere sempre
disconosciuta dal soggetto contro il quale viene prodotta. Occorre, tuttavia,
distinguere:


per la scrittura privata autenticata, è chi contesta il documento a doverne
dimostrare la non autenticità (come detto, con la querela di falso);


nel caso invece di scrittura semplice, se il presunto firmatario l’ha
disconosciuta, spetta a colui che produce la scrittura provare la genuinità del
documento, tramite una procedura apposita chiamata 
istanza di verificazione.

Chi
disconosce la scrittura deve negare formalmente la propria grafia o la propria
sottoscrizione, entro la prima udienza o con la prima risposta successiva alla
produzione. A sua volta, la parte che ha prodotto la scrittura può rimanere in
silenzio – facendo sì che essa perda qualsiasi efficacia probatoria – o
proporre un’istanza volta ad accertare l’autenticità della scrittura: è il
procedimento di verificazione di cui dicevamo.

Scrittura privata: casi particolari

Ci
sono due casi in cui la scrittura privata semplice (cioè non autenticata) vale
come prova legale, proprio come quella autenticata, facendo fede fino a querela
di falso della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute:

1.se colui contro
il quale è prodotta la riconosce tacitamente: il 
riconoscimento tacito si
ha quando la parte compare ma non la disconosce o non dichiara di non
conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Occorre, tuttavia, che la scrittura risulti sottoscritta. Altro caso di
riconoscimento tacito si ha se la parte alla quale la scrittura è attribuita o
contro cui è prodotta è 
contumace,
non compare, cioè, in udienza: resta inteso che ha sempre la possibilità di
costituirsi e disconoscere le scritture prodotte contro di lui;

2.nell’ipotesi di verificazione giudiziale della scrittura,
che deve essere chiesta dalla parte che ha prodotto la scrittura semplice
oggetto di disconoscimento, per dimostrarne l’autenticità. È importante, a tal
fine, che la parte proponga tutti i mezzi di prova utili per l’accertamento,
producendo o indicando le scritture necessarie per la comparazione. Utile
ricordare che la verificazione può effettuarsi solo sull’originale della
scrittura privata; se questa è stata depositata in copia, la parte che l’ha
prodotta deve esibire l’originale. Se ciò non è possibile o non si riesce a
dimostrare che la copia è identica al testo originale, il documento diventa
inutilizzabile.

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