lunedì, Aprile 29, 2024
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APPALTO SERVIZI DEL COMUNE: Affidamento diretto con adeguate motivazioni

Un
Comune deve appaltare un servizio “sociale”, nella fattispecie l’assistenza “ad
personam” rivolta a soggetti diversamente abili nella scuola primaria comunale.

Sussistono
le condizioni per un affidamento “diretto” a ditta specializzata (si è al di
sotto dell’importo di 40mila euro). Ciò premesso, si chiede di sapere se, anche
nel caso di assenza di “confronto concorrenziale”, è obbligatorio aggiudicare
secondo il criterio previsto dall’articolo 95 del Dlgs 50/2016.

G. L. M.– ALBUZZANO

R I S P O S T A

Secondo
le linee guida dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), che tratta anche
attività di vigilanza sui contratti pubblici, svolte in precedenza dall’Avcp
(Autorità di vigilanza sui contratti pubblici), possono essere sottoposti a
controlli anche con i contratti di importo inferiore a 40mila euro. Precisa, in
proposito, l’Autorità che per scelta del contraente cui affidare di tali
contratti (tra i quali è da annoverare anche quello in disamina), “in
ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e la
fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva
adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e
dell’aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte
dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a
contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali
caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo
in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio
di rotazione”.

In
altri termini l’Autorità indica una procedura competitiva, sia pure più
semplificata rispetto a un procedimento ordinario, vale a dire, senza
pubblicazioni formali ma con semplice confronto tra più operatori del settore
che svolgono prestazioni riferibili all’oggetto del servizio da aggiudicare
(nella fattispecie, il servizio di assistenza a soggetti diversamente abili
nella scuola del Comune).

Ne
consegue che la valutazione delle offerte, secondo le citate linee guida, deve
avvenire utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(Oepv) individuata sulla base del miglio
rapporto qualità/prezzo, richiamato – per i servizi assistenziali scolatici –
dall’articolo 75, comma 3, lettera a, del Codice e dei contratti pubblici (Dlgs
50/2016).

Ad
ogni modo, ove ricorrano effettivamente gli estremi per l’affidamento diretto
di un contratto di importo inferiore a 40.000 euro, non si applicano i criteri
del ribasso o dell’Oepv, posto che sono criteri che si utilizzano in presenza
di una gara. Ma se non vi è una gara, come nel caso dell’affidamento diretto (quando
è ammesso), l’adeguata motivazione surroga la fase preventiva del confronto
propria dell’aggiudicazione, che è un istituto del tutto diverso
dall’affidamento diretto.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
31 OTTOBRE 2016

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