Sono
un ragioniere commercialista, iscritto all’Ordine da marzo 1988. al 30
settembre 2016 ho 58 anni e ho maturato 37 anni di versamento, comprensivi del
riscatto del praticantato e del trasferimento di contributi Inps.
Quando
potrò andare in pensione?
S. F.– PARMA
R I S P O S T A
L’accesso
alla pensione è stabilito dagli articoli 19 e 20 del regolamento di previdenza
della Cassa nazionale dei ragionieri. Per quanto concerne la pensione di
vecchiaia, l’articolo 19 prevede che vi si accede al raggiungimento del 68°
anno di età, e con 40 anni di iscrizione e di contribuzione. In via
transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962, il diritto alla pensione di
vecchiaia si consegue al raggiungimento di determinati requisiti di età e di
iscrizione e di contribuzione. In particolare, per i nati dal 1° gennaio 1957
al 30 giugno 1958, bisognerà avere 68 anni di età e 36 anni di contributi; per
i nati dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1959, si rimane a 68 anni, ma ci si
“alza” a 37 anni di contributi.
Si
aggiunge che l’articolo 20, che si occupa della pensione anticipata, prevede
che il diritto alla pensione anticipata si consegue al raggiungimento dei 63
anni di età e di almeno 20 anni di iscrizione e di contribuzione. A decorrere
dal 2016, il requisito di età viene adeguato agli incrementi della speranza di
vita.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
7 NOVEMBRE 2016