sabato, Maggio 4, 2024
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DIRITTO DEL LAVORO: Apprendistato, i paletti all’esonero contributivo

Vorrei
un vostro parere sulla natura del contratto di apprendistato ex legge 196/1997.
In particolare, vorrei sapere se esso possa qualificarsi quale contratto a
tempo determinato, in ragione sia della previsione di un termine legato al
periodo formativo, sia della necessità della trasformazione in un contratto a
tempo indeterminato.

Quanto
sopra al fine di valutare il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo,
ex legge 190/2014, a seguito di trasformazione a tempo indeterminato di un
contratto di apprendistato ex legge 196/1997. La circolare Inps 17/2015 precisa
che la sussistenza di un contratto di apprendistato nei sei mesi precedenti
l’assunzione esclude il diritto alla fruizione dell’esonero; tuttavia, si
ritiene che il contratto di apprendistato possa essere qualificato a tempo
indeterminato solo a partire dall’introduzione del Testo unico Dlgs 167/2011.

L.
C.
– BENEVENTO

R
I S P O S T A

In
base alla lettera della norma e alle indicazioni Inps, l’apprendistato – pur se
soggetto a una disciplina speciale – costituisce comunque un rapporto a tempo
indeterminato. Si desume che, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel
corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro regolato
sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire
del nuovo esonero contributivo triennale. Se è vero che, prima del Dlgs
167/2011, la natura di contratto a tempo indeterminato dell’apprendistato non
era scontata, è pur vero che le ultime due disposizioni in materia, incluso il
Dlgs 81/2015, ne hanno fornito un chiaro inquadramento in tal senso, il che
induce a ritenere preclusa la fruizione dell’esonero nel caso di specie.

Infine,
si fa presente che il ministero del Lavoro ha chiarito, nella risposta a
interpello 79/2009, di ritenere l’apprendistato quale contratto di lavoro a
tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta
causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per
il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori
caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo
determinato.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
14 NOVEMBRE 2016

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