venerdì, Maggio 3, 2024
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ASSEGNO: In bianco, senza data e beneficiario è vietato?

Che succede se, nell’emettere un assegno, non indichi la data di emissione, il luogo di emissione e/o l’indicazione dell’intestatario?

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Quando si emette un assegno, la cosa più prudente da fare – e necessaria da un punto di vista giuridico – è compilare il titolo in ogni sua parte. Non bisogna cioè lasciare alcun campo vuoto, lasciando al beneficiario (prenditore o, se volete, “intestatario”) la possibilità di riempirlo in un momento successivo. 

Questo non solo per evitare possibili abusi, ma anche per scongiurare sanzioni fiscali, sanzioni che scatterebbero (in solido) sia per l’emittente che per il beneficiario. È quanto ricorda la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con una recente sentenza [1].

 

 

I rischi per chi emette un assegno in bianco

Da un punto di vista pratico, lasciare un campo dell’assegno in bianco, ossia non compilato, può creare dei problemi di non poco conto. Facciamo un esempio. Si pensi al caso di un assegno da noi emesso in cui non scriviamo il nome del beneficiario e, nonostante ciò, lo consegniamo al nostro creditore. Come noto, gli assegni non possono essere trasferibili per un importo pari o superiore a 1.000,00 euro. In pratica, chi lo riceve non lo può, a sua volta, girare ad altri soggetti. Quindi, l’unico modo per consentire al nostro creditore di consegnare, a sua volta, lo stesso titolo a un suo creditore, per pagare dei propri debiti, è quello di emettere originariamente l’assegno senza indicare il nome dell’intestatario. Ma che succede se il nostro creditore, che ha ottenuto da noi l’assegno “in bianco”, lo consegna a sua volta a un soggetto poco raccomandabile, per esempio per pagare un’operazione inesistente? Il rischio è che ad andarci di mezzo siamo noi, primi emittenti dell’assegno. Difatti, la finanza verificherà il rapporto diretto tra noi e il creditore del nostro creditore, trovando il nome di quest’ultimo sul titolo (in realtà riportato non da noi – che ci siamo solo limitati a firmarlo e a scrivere l’importo – ma dal nostro creditore). A questo punto, difenderci – sostenendo di aver consegnato un assegno in bianco a un altro soggetto – oltre ad essere difficilissimo, sarà anche l’autodenuncia di una irregolarità fiscale (come vedremo a breve, infatti, emettere assegni in bianco è un’evasione fiscale) e, quindi, subiremo delle sanzioni economiche.

 

Insomma, l’indicazione del beneficiario e la presenza della clausola di non trasferibilità, anche nei casi in cui non è obbligatoria, evitano che l’assegno circoli fra troppe persone e che comunque arrivi a persone non conosciute da chi lo ha emesso.

 

Ulteriori rischi possono derivare quando non si compila la data dell’assegno e la sia lascia “in bianco”. Tale dato è importante perché dalla data indicata sull’assegno decorre il termine utile perché chi lo riceve possa incassare il pagamento (8 giorni se l’assegno viene riscosso presso la stessa città della banca dell’emittente, altrimenti 15 giorni). Inoltre, la data di emissione è un’informazione che la banca utilizza per registrare il pagamento sul conto corrente. Si pensi al caso di un soggetto che emette un assegno il 1° marzo perché, in quel momento, possiede sul conto la necessaria copertura; senonché sul titolo non è indicata la data e il creditore lo completa indicando una data successiva, portandolo in banca per l’incasso in un momento in cui il debitore non ha più copertura sul conto, magari perché ha ormai dimenticato di aver emesso quel determinato assegno. Il rischio per quest’ultimo è di vedersi protestato e subire le conseguenti sanzioni amministrative oltre al rischio di non poter più emettere assegni.

 

Inutile soffermarci sui rischi di abusi nel caso in cui chi emette un assegno non indichi chiaramente l’importo. La somma va peraltro indicata due volte: una volta in cifre, l’altra in lettere. Se tra i due dati vi è difformità, a prevalere è quello in lettere. L’importo deve comprende anche i due decimali successivi alla virgola. Quando si scrive l’importo in lettere, il decimale va indicato in forma numerica (ad esempio, € Cinquecento/20).

Inoltre è bene far precedere e seguire al valore indicato in numeri il simbolo #, in modo che nessuno possa modificarlo in seguito.

 

Anche la firma è un elemento essenziale dell’assegno. Essa costituisce il vero e proprio ordine per la banca di effettuare il pagamento e deve essere uguale – non identica – a quella depositata presso il proprio istituto di credito. Emettere un assegno senza firma comporta il rischio di eventuali falsificazioni della firma medesima in caso di smarrimento. Se infatti la banca non si accorge che la firma è stata falsificata – né è tenuta ad azionare particolari strumenti tecnici di controllo se non un normale confronto ad occhio – è tenuta a pagare il titolo.

 

 

Le conseguenze per chi emette un assegno in bianco

Emettere un assegno in bianco, senza data e beneficiario è vietato perché ritenuto un’evasione fiscale per l’imposta di bollo. L’assegno senza data o indicazione del beneficiario finisce per eludere alla sua funzione naturale – quella di costituire un ordine alla banca di pagare una specifica cifra al beneficiario, entro una determinata data – per essere invece utilizzato come garanzia di un pagamento; senonché tale funzione è realizzata invece dalla cambiale che – a differenza dell’assegno – sconta l’imposta di bollo. Ecco perché l’assegno in bianco è considerato un’evasione: esso finisce per svolgere (senza però essere soggetto all’imposta di bollo) la funzione della cambiale (la quale invece è tassata perché, quando la si acquista, si paga l’imposta di bollo).

 

Pertanto, il principio affermato dalla Commissione Regionale della Lombardia è il seguente: il creditore che accetta come pagamento dai propri clienti assegni bancari “in bianco”è responsabile in solido con il debitore sia per l’imposta di bollo che per le sanzioni. “In solido” significa che l’Agenzia delle Entrate può chiedere l’integrale pagamento indifferentemente all’uno o all’altro.

 

Nel caso di emissione, nei confronti dello stesso creditore, di più assegni senza data e/o indicazione del beneficiario, le sanzioni previste per assegni e cambiali sono sempre dovute, per ciascuno, dal 100 al 500% dell’imposta non corrisposta, sin dall’origine, in tutto o in parte.

 

 

Assegno postdatato

Anche l’assegno postdatato è considerato un’evasione fiscale per le stesse ragioni che abbiamo appena esposto. Dunque, esso non costituisce un reato. Può ben essere incassato prima della data di scadenza, ma è necessario prima regolarizzarlo, ossia pagare l’imposta di bollo e le sanzioni. Sul tema rinviamo alle numerose guide su questo giornale: leggi, ad esempio Assegno postdatato,Assegno senza data, postdatato e in bianco e Legale emettere assegni postdatati?

[1]Ctr Lombardia, sent. n. 4644/24/2016.

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