venerdì, Maggio 3, 2024
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ISCRIZIONE CENTRALE RISCHI: Devo ricevere una comunicazione?

Obbligo di preventivo avviso prima della segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia: diversamente scatta il risarcimento del danno all’immagine.

 

Prima di segnalare il tuo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e iscriverti nel registro dei «cattivi pagatori», il tuo istituto di credito deve inviarti un avviso, dandoti la possibilità di sanare la morosità ed evitare tutte le conseguenze pregiudizievoli che da ciò derivano. L’assenza di una preventiva comunicazione rende di per sé illegittima la segnalazione con diritto a ottenere il risarcimento del danno all’immagine e quello conseguente al fatto che, da tale segnalazione, ti viene precluso l’accesso ad altri prestiti. È quanto chiarito dal Tribunale di Firenze con una recente sentenza[1].

La segnalazione da parte della banca alla Centrale rischi della Banca d’Italia di un cliente quale debitore “sofferente” è in grado di ledere l’immagine e la reputazione sociale e professionale del soggetto interessato, provocando un pregiudizio risarcibile di natura non patrimoniale. Perciò la legge[2]impone particolari cautele onde garantire il cliente medesimo. Tra le garanzie vi è, ovviamente, l’obbligo di effettuare tutti i possibili accertamenti e verifiche preventive onde evitare che l’iscrizione del nominativo avvenga in assenza dei presupposti di legge. Una semplice momentanea indisponibilità economica, ad esempio, non può comportare la segnalazione perché eccessivamente pregiudizievole.

 

Un’ulteriore importante garanzia prevista dalla normativa è quella di inviare al cliente, prima della trasmissione del suo nominativo alla Centrale della Banca d’Italia, un avviso con cui gli si comunica l’imminente segnalazione.

La banca ha l’obbligo di comportarsi secondo buona fede [3]e, in forza di ciò, non può procedere alla segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi «in assenza dei presupposti, o nell’oggettivo dubbio sulla loro esistenza. E ciò anche in considerazione dell’interesse del cliente a non subire segnalazioni che, oggettivamente, possano compromettere il suo futuro accesso al credito». In particolare, l’istituto di credito è tenuto a un comportamento secondo diligenza: diligenza valutata secondo standard superiori a quelli medi, in virtù della delicata attività che essa esplica, consistente nell’esercizio del credito: il che le impone «controlli ripetuti, trasparenza e responsabilità, tali da poter tutelare l’affidamento generato nel pubblico».

 

Secondo la sentenza in commento, l’illegittima segnalazione della banca, anche se non ha causato danni diretti in capo all’imprenditore, è ugualmente lesiva della sua immagine pubblica e generatrice di un pregiudizio sotto il profilo non patrimoniale. Difatti, la reputazione sociale e professionale di un soggetto è «frutto della sedimentazione delle informazioni a suo riguardo, il cui inverso procedimento di destrutturazione, smobilitazione e oblio è assai più complicato e incerto, anche nei casi in cui sia procedimentalizzato e doveroso».

 

Il risarcimento è dovuto anche se la segnalazione è stata eliminata e comunque riferita ad un breve lasso temporale: essa, infatti, pone l’imprenditore in cattiva luce «esponendolo ad una sorta di false light in public eye di fronte all’intero ceto bancario, dando pubblicità alla mezza verità di un saldo passivo».

LA SENTENZA

Tribunale di Firenze – Sezione III civile – Sentenza 20 giugno 2016 n. 2304

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Monteverde ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3706/2011 promossa da:

SI.DE. (…), con il patrocinio dell’avv. VO.FR. e dell’avv. AR.AN. (…) VIA (…) 17100 SAVONA; elettivamente domiciliato in VIA (…) 50129 FIRENZE presso il difensore avv. VO.FR.

ATTORE contro

FI. SPA, con il patrocinio dell’avv. GA.FR., elettivamente domiciliato in VIALE (…) 50132 FIRENZE presso il difensore avv. GA.FR.

CONVENUTO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuta in decisione all’udienza del 23/03/2016 la presente controversia viene decisa con sentenza resa ai sensi dell’art. 132 c.p.c. come modificato dall’art. 45 della L. 18/06/2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione del 23.02.2011 il signor Si.De. conveniva in giudizio Fi. S.p.a. esponendo:

– che, il proprio nominativo era stato segnalato presso la Centrale Rischi della

Banca d’Italia, quale “debitore sofferente”, nel mese di dicembre 2009 per un importo di Euro 1.061,00, come da elaborazione di Banca d’Italia (prod. n. 1);

 

– che, come emerge dalla surriferita elaborazione di Banca d’Italia, i dati erano riferiti al 30.11.2009;

– che le segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia sono comunicate a tutti gli intermediari creditizi nel giro di pochi giorni dall’iscrizione;

– che tali segnalazioni rimangono in evidenza anche a distanza di anni;

– che tali segnalazioni influenzano negativamente la valutazione di merito creditizio del soggetto segnalato;

– che l’ente segnalante risulta essere Fi. S.p.A. che il Sig. De.Si., in oggi, non risulta debitore di alcuna somma nei confronti di detta società e/o, comunque, non è debitore delle somme richieste da controparte;

– che non risultano protesti e/o pregiudizievoli nei confronti del Sig. De.Si.;

– che non sussistevano pertanto i presupposti prescritti sia dalla vigente normativa che dalla consolidata giurisprudenza, sia di merito che di legittimità per una tale segnalazione;

– che il sig. De.Si. aveva intrattenuto con Fi. S.p.A. il finanziamento n. (…), carta revolving;

– che, relativamente alsurriferito rapporto: a) il contratto istitutivo e/o la lettera contratto non erano stati resi disponibili dalla banca; b) non risultava, pertanto, la pattuizione fra le parti delle condizioni regolanti i rapporti medesimi (tassi d’interesse debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto, spese, ecc.); c) le condizioni economiche ed i tassi risultavano pertanto stabiliti arbitrariamente ed univocamente dall’Istituto di credito; d) non risultava che la banca avesse regolarmente reso edotta parte attrice dei resoconti periodici; e) le condizioni ed i tassi sullo stesso applicati conseguentemente non erano mai stati accettati da parte attrice, che non era stata posta in grado di contestarli; f) i tassi di interesse e le condizioni economiche ut supra menzionati non risultavano, quindi, sufficientemente determinati, ai sensi del coordinato disposto degli artt. 1346 e 1418 secondo comma C.c., con conseguente nullità degli stessi ed applicazione del tasso di interesse legale (art. 1284 terzo comma C.c.); g) erano state conteggiate spese e commissioni forfetarie non determinate contrattualmente e, comunque, illegittimamente conteggiate;

– che, comunque, il surriferito rapporto di finanziamento era basato su applicazione di tassi d’interesse e condizioni univocamente stabiliti dall’Istituto di credito, mai accettati dall’attore, chenon è stato in grado di contestarli;

– che, peraltro, al rapporto di finanziamento per cui è causa erano stati applicati illegittimamente interessi anatocistici;

– che, a seguito dell’illegittimo comportamento posto in essere da Fi. S.p.A. e, nonostante l’assoluta insussistenza di qualsivoglia credito vantato dalla controparte, il nominativo del sig. De.Si., era stato inserito nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, quale debitore sofferente;

– che il sig. De.Si. aveva comunicato a Fi. S.p.A. con lettera raccomandata a/r del 12.11.2009 (prod. n. 2), dalla medesima ricevuta in data 16.11.2009, di aver ottenuto, da parte della Prefettura di Pistoia, quale soggetto vittima di usura, la sospensione di tutti i termini per giorni 300 (trecento) ex art. 20 legge 44/99;

– che con lettera inviata via fax in data 22.12.2009 (prod. n. 3), il sig. De.Si. aveva nuovamente inviato a Fi. S.p.A. la surriferita documentazione;

– che Fi. S.p.A. comunicava, con lettera raccomandata del 07.12.2009, pervenuta in data 22.12.2009 (prod. n. 4), la decadenza dal beneficio del termine;

– che la decadenza dal beneficio del termine veniva arbitrariamente retrodatata da Fi. S.p.A. al 27.11.2009;

– che pertanto la comunicazione di decadenza e contestuale costituzione in mora è pervenutaal sig. De.Si. solo in data 22.12.2009, quindi, a distanza di quasi un mese dal provvedimento citato da Fi. s.p.a.; che parte convenuta non ha mai comunicato al sig. De.Si. il recesso c/o la risoluzione del rapporto di finanziamento per cui è causa;

– che, pertanto, sia la surriferita comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, che la contestuale messa in mora, sono assolutamente illegittime, prive di fondamento, sia in fatto che in diritto, in quanto poste in violazione sia dell’ordinanza prefettizia, sia delle regole sancite dal codice civile in ordine alla buona fede ed alla correttezza contrattuale;

– che dalla elaborazione di Banca d’Italia la segnalazione a sofferenza viene riferita al 30.11.2009, quindi precedente alla lettera raccomandata del 07.12.2009, con la quale Fi. S.p.A. comunicava all’attore la decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora;

– che, comunque, Fi. S.p.A. non ha mai fatto cenno nella propria comunicazione, alla possibilità di iscrizione del nominativo del sig. De.Si. alla Centrale Rischi di Banca d’Italia quale debitore “a sofferenza”;

– che tale iscrizione risulta pertanto illegittima in quanto priva di fondamento, sia in fatto che in diritto ed andrà pertanto cancellata;

– che a causa di tale iscrizione il Sig. De.Si.risulta impossibilitato ad accedere al credito, ovvero a mutui, e/o affidamenti, c/o fidi;

– che, invero, a causa della segnalazione a sofferenza formulata da Fi. S.p.A. Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. ha revocato con lettera del 29.11.2010 (prod. n. 5)

pervenuta il 15.12.2010 le linee di credito concesse al sig. De.;

– che il sig. De.Si., non potendo più accedere al credito è impossibilitato a svolgere la propria attività imprenditoriale quale titolare della ditta individuale Impresa Edile Le.;

– che il Sig. De.Si. risulta anche socio nonché procuratore della società Co.Ed. De. s.r.l.;

– che tale segnalazione a sofferenza sulla Centrale Rischi di Banca d’Italia, in quanto illegittima, infondata ed illecita, ha recato un grave quanto irreparabile pregiudizio a danno anche delle surriferite società con evidenti ripercussioni sulla quota di partecipazione detenuta dall’attore;

– che Ca.Ri. S.p.A. ha respinto la richiesta di un mutuo edilizio Stato Avanzamento Lavori di Euro 1.100.000,00 avanzata dalla società Co.Ed. De. S.r.l. di cui il Sig. De.Si. è sia socio che procuratore;

– che tale finanziamento era destinato a finanziare i cantieri di Lucca loc. San Donato, Via (…), diretti alla costruzione di un complesso immobiliare composto da n. 6 unità immobiliari (n. 4ville e n. 2 appartamenti).

Instava quindi nelle conclusioni indicate per sentire dichiarare:

la nullità del contratto di finanziamento n. (…) con Fi. S.p.A. per difetto di forma scritta; che Fi. S.p.A. ha applicato interessi anatocistici al rapporto di finanziamento n. (…), in violazione del disposto di cui all’art. 1283 c.c.; la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi relativa al rapporto di finanziamento n. (…); che Fi. S.p.A. ha illegittimamente iscritto il sig. De.Si. quale debitore sofferente sulla Centrale Rischi di Banca d’Italia;

condannare:

Fi. S.p.A. a provvedere alla immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza del sig. De.Si.; al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dal sig. De.Si. nella misura non inferiore ad Euro 50.000,00, ovvero nella diversa somma meglio vista e/o ritenuta e/o emergenda in corso di causa, anche eventualmente da stimarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidande. Si costituiva in giudizio Fi. S.p.A. contestando integralmente le difese dell’attore chiedendone il rigetto e producendo la copia in suo possesso del contratto di finanziamento stipulato con l’attore.

Gradatamente, l’attore ha innanzitutto sostenuto che ilcontratto di finanziamento con Fi. “non risulti sottoscritto da entrambe le parti, con conseguente nullità dello stesso”. La banca convenuta ha sul punto dedotto di avere evidenziato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta che, contrariamente a quanto affermato dall’attore, le condizioni del rapporto per cui è causa sono tutte espressamene previste nel contratto in data 16 marzo 2000 sottoscritto dal sig. De. depositato con la costituzione in giudizio, e che soltanto con la propria comparsa conclusionale l’attore abbia lamentato la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Banca, questione che riteneva del tutto nuova e tardiva su cui dichiarava di non accettare il contraddittorio.

La questione posta dall’attore, in realtà, deve ritenersi configurare una mera difesa e non un eccezione riconvenzionale, talché sul punto il Tribunale deve considerare che i richiami comunque svolti nel merito dalla convenuta alla giurisprudenza di legittimità possono ritenersi fondati nei seguenti termini. In fattispecie relative a contratto quadro di investimento mobiliare, la S.C. ha infatti ritenuto che il contratto formalmente non sottoscritto dalla banca si fosse perfezionato solo dal momento della produzione nel giudizio intrapreso dall’investitore nei confronti dell’intermediario, con conseguente inefficacia del pregressoordine di acquisto del cliente, affermando al riguardo che: “In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam “, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano; ne consegue che tale meccanismo non opera se l’altra parte abbia “medio tempore” revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l’atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l’estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.), non più impegnativa per gli eredi” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016).

Ne caso che qui occupa, in realtà, non di contratto disciplinare di successive operazioni finanziarie si tratta, bensì di contratto di “finanziamento carta revolving” la cui durevole esecuzione, dalla stipula nel 2000 fino alla segnalazione alla Centrale Rischi lamentata dall’attore, risulta incontroversa e ampiamente documentata in atti. Deve quindi applicarsi, come invocato dalla convenuta, il principio giusta il quale “neicontratti per cui è richiesta la forma scritta “ad substantiam” non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, … ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06). – Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazione degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4564 del 22/03/2012). Il contratto de quo non può pertanto ritenersinullo per mancanza di forma scritta né per mancanza o mancata conoscenza da parte dell’attore delle pattuizione fra le parti, data la lunga e mai prima controversa esecuzione data al contratto dalle medesime.

Ulteriormente sostiene l’attore che la convenuta sarebbe incorsa in due gravi violazioni: a) segnalare alla Centrale Rischi la posizione “a sofferenza” del sig. De.Si., a fronte della piena e dimostrabile capacità del soggetto, di far fronte al presunto debito con il suo patrimonio; b) segnalare alla Centrale Rischi una posizione “a sofferenza” con importi assolutamente non dovuti. Al riguardo evidenziava di aver comunicato a Fi. S.p.A. con lettera raccomandata a/r del 12.11.2009 (doc. n. 2 attore), dalla medesima ricevuta in data 16.11.2009, di aver ottenuto, da parte della Prefettura di Pistoia, quale soggetto vittima di usura, la sospensione di tutti i termini per giorni 300 (trecento) ex art. 20 legge 44/99.

Pur non rilevata da parte convenuta, che non ha dedotto alcunché al riguardo, emerge in effetti dagli atti una questione relativa allo stato ed al grado di conoscenza che Fi. potesse avere, alla data della sua segnalazione a Centrale Rischi, del decreto prefettizio di sospensione. Ebbene, risulta dagli atti che la lettera raccomandata a/r del 12.11.2009 ricevuta da Fi. il 16.11.2009, con la quale l’attorela informava dell’emesso provvedimento prefettizio e le chiedeva di evitare qualsivoglia azione pregiudizievole quali protesti, segnalazioni alla Centrale Rischi, ecc., del tutto verosimilmente non recava allegato il decreto prefettizio (non risultando dalla produzione), che veniva invece esibito alla banca (ovviamente in copia) esclusivamente con lettera via fax del 22.12.2009 (doc. n. 3 attore), cui risulta effettivamente allegato. La Banca, in proposito, ha esclusivamente dedotto che la segnalazione negativa è stata effettuata il 1/12/2009 e si sarebbe “incrociata temporalmente” con il ricevimento della comunicazione della sospensione ex L. 44/1999.

Dunque emerge che Fi. dal 16/11/2009 era edotta della (verosimile) esistenza del decreto prefettizio di sospensione, pur senza averne preso visione; che il 01/12/2009 effettuava comunque la segnalazione alla Centrale Rischi; che con lettera raccomandata del 07.12.2009, pervenuta all’attore il22.12.2009 (doc..n. 4 attore), intimava la decadenza dal beneficio del termine indicato il saldo contabile negativo riferito al 27.11.2009; che il 22.12.2009 riceveva la reiterazione della precedente comunicazione dall’attore e prendeva visione (in copia) del decreto ex art. 20 legge 44/99. Il Tribunale ritiene in proposito che per la modestissima esposizione dell’attore di Euro 1.061,00 eper la previa comunicazione ricevuta il 16/11/2009, che anche soltanto in via prudenziale avrebbe obiettivamente sconsigliato di procedervi, non possa dirsi giustificata la segnalazione effettuata dalla Banca il successivo 01/12/2009 alla Centrale Rischi.

Non vi era alcuna contemporaneità fra la presa d’atto della modesta esposizione e la notizia – precedente–precedente – dell’ammissione dell’attore ai benefici di cui alla legge 44/99, talché sotto questo profilo la segnalazione deve ritenersi effettivamente illegittima.

Peraltro, dalla diversa prospettiva del procedimento seguito da Fi. per dar corso alla segnalazione, occorre rilevare che anche in ordine alla deduzione attorea per cui la segnalazione di sofferenza sarebbe comunque illegittima in quanto non preceduta dal preavviso di segnalazione, la convenuta, senza contraddire nel merito, si limitava a rilevare che tale doglianza era stata proposta dal De. soltanto con la propria II memoria ex art. 183 c.p.c., talché non accettava il contraddittorio su questione successiva alla definizione del thema decidendum ritenuta del tutto nuova e tardiva.

In realtà, come visto fin dall’inizio, la citazione attorea era sul punto ben chiara nel riferire in fatto che Fi. S.p.A. non ha mai fatto cenno nella propria comunicazione, alla possibilità di iscrizione delnominativo del sig. De.Si. alla Centrale Rischi di Banca d’Italia quale debitore “a sofferenza” (punto 23, pag. 4), cosicché gli argomenti in diritto spesi in conclusionale nient’altro producono se non il sostegno delle ragioni giuridiche della violazione già in fatto rilevata. Nel merito il Tribunale ritiene che in effetti la Banca, avendo l’obbligo di comportarsi secondo buona fede ex artt. 1715, 1374, 1375 c.c., non avrebbe dovuto a fortiori procedere a segnalazioni presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti, o nell’oggettivo dubbio sulla loro esistenza, anche in considerazione dell’interesse del cliente a non subire segnalazioni che, oggettivamente, possano compromettere il suo futuro accesso al credito.

In particolare ai sensi del disposto di cui all’art. 1176 c.c., la valutazione ad opera degli enti segnalanti deve essere particolarmente rigorosa: nel caso di intermediari finanziari, la particolare attività, consistente nel ruolo loro affidato e nell’esercizio del credito, si impongono controlli ripetuti, trasparenza e responsabilità, tali da poter tutelare l’affidamento generato nel pubblico. La mancanza dei requisiti richiesti per la segnalazione nella categoria di censimento del rischio indicata come “sofferenze”, rende certamente illegittima tale segnalazione. Nellaelaborazione di Banca d’Italia prodotta nell’odierno procedimento, la segnalazione a sofferenza viene riferita al 30.11.2009, quindi, ad epoca precedente la lettera raccomandata del 07.12.2009, con la quale Fi. S.p.A. comunicava all’attore la decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora. Dunque, il passaggio a sofferenza del nominativo dell’attore non è stata preceduta da una preventiva comunicazione della banca. Agli atti, infatti, non sussiste la prova di una siffatta comunicazione. Tale circostanza rende illegittima la segnalazione anche ai sensi dell’art. 4 comma 7 del Codice di autodisciplina degli intermediari, che deve ritenersi senza dubbio norma dotata di giuridicità e dunque vincolante, ove si chiarisce che detta comunicazione debba essere specifica e puntuale in modo da consentire al cliente, in relazione a uno specifico inadempimento, di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito, cosicché la segnalazione è illegittima e deve disporsene la cancellazione se l’interessato non ne ha ricevuto alcun preavviso e l’intermediario (come nel caso di specie) non é in grado di provarne la ricezione (Cfr. Tribunale Milano 2803/2013, Tribunale Roma 1669/13; Tribunale Napoli 2663/2013).

L’illegittimità della segnalazione da parte di Fi. deve dunque esseredefinitamene affermata. Con riferimento alla ulteriore domanda di cancellazione della appostazione “a sofferenza” della posizione dell’attore deve tuttavia rilevarsi che la segnalazione è stata cancellata nel dicembre 2009, dopo le verifiche, pur censurabilmente ritardate, da Fi., come emerge anche dall’interrogazione della Centrale Rischi Banca d’Italia prodotta dall’attore sub. doc. 1, ove è espressamente indicato che la segnalazione in questione non è più presente al 20 gennaio 2010, talché occorre necessariamente ritenere che sulla correlativa domanda di cancellazione sia cessata la materia di contesa.

Relativamente ai danni lamentati dall’attore e richiesti quale conseguenza dell’illegittima segnalazione, il Tribunale osserva che la revoca dei fidi di Cassa di Risparmio di Orvieto e la mancata concessione del mutuo da parte di Cassa di Risparmio di Parma Piacenza, dedotti dall’attore, difficilmente possono dirsi causate dalla segnalazione effettuata da Fi.. La segnalazione di Fi. infatti è stata effettuata soltanto per il periodo 1/12/2009 – 20/1/2010 (dunque per un breve periodo) e dunque essa dovrebbe quanto meno godere di una presunzione semplice di inidoneità causale a determinare le negative conseguenze dedotte dall’attore, che sono successive.

Esaminando al riguardo le deduzioniattoree, deve osservarsi che la revoca dei fidi da parte di Cassa di Risparmio di Orvieto (fido di Euro 2.580,00, quindi molto modesto), non può essere dipesa dalla segnalazione di Fi.. Infatti, nella comunicazione del 29/11/2010 (10 mesi dopo) di Cassa Risparmio di Orvieto (doc. 5 attore), con la quale si revoca il fido concesso, si indica chiaramente che il sig. De. era in mora nel pagamento di n. 5 rate del mutuo ipotecario dal medesimo ottenuto, cosicché tutto indica e depone nel senso che se la revoca fosse dipesa dalla segnalazione di Fi., essa avrebbe dovuto essere fatta nel periodo dicembre 2009/gennaio 2010 ove era presente la segnalazione di Fi. e non invece nel novembre 2010 come avvenuto, quando tale segnalazione era cessata da tempo. Tanto più in considerazione del fatto che la mora sui pagamenti delle rate di mutuo non può essere riferita di per sé alla segnalazione a Centrale Rischi, comunque illegittima, dal momento che, come chiarito e ribadito in comparsa conclusionale dall’attore, “Il sig. De.Si. non era e non è un debitore sofferente, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo” e devono quindi essere altrove ricercate le ragioni della revoca del fido da parte della Cassa Risparmio di Orvieto.

È dunque il rapporto causale fra l’indubbia illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi ed i danni lamentatiper la revoca dei fidi da parte di Cassa di Risparmio di Orvieto, rapporto solo alquanto genericamente dedotto negli atti di parte attrice (quasi si trattasse di un automatismo), che non può ritenersi provato dalla documentazione prodotta dall’attore e la cui insussistenza determina il rigetto della relativa domanda.

In ordine poi alla dedotta mancata concessione del mutuo da parte di Ca.Ri., ed alle analoghe questioni relative ai rapporti con la Ba.Po., questioni peraltro totalmente prive di qualsiasi documentazione idonea quanto meno ad indiziarne la sussistenza, non può non rilevarsi che detti rapporti, riguardano tutti la società Co.Ed. De. s.r.l., soggetto estraneo al presente giudizio, considerando che il sig. De., come opposto dalla convenuta, non ha e non ha speso alcuna legittimazione per far valere danni subiti da persone giuridiche terze nei confronti di Fi.

L’irriferibilità delle negative conseguenze patrimoniali, addotte dall’attore quali ragioni di danno, ad una diretta e specifica derivazione causale dal comportamento illegittimo tenuto dalla banca con la segnalazione esaminata, non impediscono tuttavia di ritenere il danno lamentato dall’attore sussistente sotto il profilo non patrimoniale.

Infatti, occorre rilevare, non appare seriamente dubitabile che l’illegittima segnalazione abbia posto l’attorein una cattiva luce, esponendolo ad una sorta di false light in public eye di fronte all’intero ceto bancario, dando pubblicità alla mezza verità di un saldo passivo (modestissimo) a suo debito ma fuorviando l’informazione relativa alla sospensione per 300 giorni di qualunque esazione del debitore usurato, del tutto omessa e come visto nota alla convenuta, che avrebbe dovuto impedire la segnalazione. Segnalazione i cui riflessi è alquanto dubbio che possano essere stati del tutto rimossi dalla revoca della segnalazione del gennaio 2010 senza che residui un permanente pregiudizio valutativo da parte degli istituti bancari sul conto dell’attore.

Nell’ambito della tutela dei diritti della personalità e in particolare dell’identità personale, la tutela approntata dall’ordinamento è suscettibile di estensione anche contro comportamenti che, pur non offendendo l’onore o la reputazione o ledendo il nome o l’immagine fisica, menomino comunque l’immagine sociale dell’individuo, come già riconosciuto dal Supremo Collegio nell’affermare che “L’interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa vienedata nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l’onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l’immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall’art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall’art. 7 cod. civ. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente deperibilità, contro i suddetti comportamenti, di Azione inibitoria e di risarcimento del danno” (Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 22/06/1985). Peraltro “L’onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all’offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa” (Sez. 3, Sentenza n. 25423 del 02/12/2014).

La formazione e costruzione dell’immagine pubblica di un individuo è frutto della sedimentazione delle informazioni a suo riguardo, il cui inverso procedimento di destrutturazione, smobilitazione eoblio è assai più complicato e incerto, anche nei casi in cui sia procedimentalizzato e doveroso, talché Si.De. ben può ritenersi leso nella sua immagine pubblica e nella sua reputazione, di fronte al ceto bancario.

Occorre inoltre considerare che con la comparsa conclusionale l’attore ha prodotto il certificato del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia del 07/05/2015, rilasciato a richiesta della Prefettura Pistoia, di formazione successiva alla scadenza dei termini previsti dal codice e quindi ammissibile, da cui risulta: “Dati anamnestici: dalla documentazione in possesso di questa c.m.o. risultano: patologie indicate nell’istanza: a) disturbo d’ansia generalizzato cronico con tratti depressivi viene a visita per: benefici legge 20614, 266/5, dpr 510/99. – la Prefettura di Pistoia – ufficio territoriale del governo con lettera 0023233; in data 17/09/2014 trasmetteva la richiesta dell’istante al fondo di rotazione per solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura. Dovendo accertare il nesso causale fra il fatto delittuoso e l’evento lesivo che hanno provocato l’invalidità riportata e la conseguente diminuzione della capacità lavorativa, richiedeva al riguardo il giudizio di questa commissione”, con il riconoscimento diun’invalidità permanente pari all’11%.

Il chiaro riferimento contenuto nel certificato alla richiesta di accedere al fondo di rotazione per solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura ed alla richiesta prefettizia di accertamento del nesso causale fra il fatto delittuoso e l’evento lesivo che ha provocato l’invalidità, se da una parte esclude ogni riferimento al fatto qui giudicato dell’illegittimità della segnalazione, così da non poter essere assunta la percentuale di invalidità direttamente quale dato di riferimento per una liquidazione del danno biologico riconosciuto in tale sede, peraltro non richiesta dall’attore, dall’altro pone l’illegittima segnalazione a Centrale Rischi da parte di Fi., che ha ignorato il decreto prefettizio di sospensione di tutti i termini per 300 giorni ex art. 20 legge 44/99 nei confronti dell’attore, proprio per la medesima causale quale soggetto vittima di usura, in diretto e consequenziale rapporto di aggravamento obiettivo della situazione e delle conseguenze dell’usura subita, ignorate dalla convenuta.

L’insieme di tali considerazioni depone dunque fortemente nel senso del riconoscimento all’attore del risarcimento richiesto per i danni non patrimoniali subiti, in una misura che, in difetto diulteriori e diversi elementi valutativi, il Tribunale reputa di determinare equitativamente nella somma omnicomprensiva di Euro 25.000,00.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo. P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

CONDANNA

FI. S.p.A. al risarcimento del danno subito da SI.DE. mediante il pagamento a quest’ultimo della somma di Euro 25.000,00.

CONDANNA

FI. S.p.A. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 4.750,00 per compensi ed Euro 382,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull’imponibile come per legge.

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n. 534.

Così deciso in Firenze il 20 giugno 2016. Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2016.

chiudi

[1]Trib. Firenze sent. n. 2304/2016.

[2]Art. 4 co. 7 del Codice di autodisciplina degli intermediari, norma dotata di giuridicità e quindi vincolante.

[3]Art. 1175 e 1375 cod. civ.

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