lunedì, Aprile 29, 2024
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REVERSIBILITA’: Spetta al componente dell’unione civile?

Le pensioni di reversibilità e indiretta, assieme alle ulteriori prestazioni previdenziali, sono riconosciute anche ai superstiti che hanno contratto un’unione civile?

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Nessuna differenza tra componente dell’unione civile coniuge, nemmeno per la pensione di reversibilità: è quanto confermato dall’Inps con un recente messaggio [1], che applica la normativa sulle unioni civili [2].

La legge sulle unioni civili, difatti, che regolamenta sia le unioni civili tra persone dello stesso sesso, che le convivenze di fatto, stabilisce che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

L’equiparazione, invece, non vale per le convivenze di fatto, cioè per le convivenze tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Reversibilità e unione civile

In applicazione di quanto previsto dalla normativa sulle unioni civili, il componente dell’unione civile è pienamente equiparato al coniuge, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche previdenziali: in pratica, al componente dell’unione civile sono applicabili le stesse disposizioni che valgono per vedovi e vedove in materia di pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.

Ma quand’è che il coniuge superstite e il componente dell’unione civile hanno diritto allareversibilitàe quanto spetta?

Reversibilità: quando spetta al componente dell’unione civile

Considerando che il componente dell’unione civile è equiparato in tutto e per tutto al coniuge, la reversibilità (o la pensione indiretta, nel caso in cui il dante causa fosse un lavoratore non ancora pensionato) spetta senz’altro nel caso in cui l’unione non sia stata sciolta. Nel caso in cui l’unione risulti già sciolta, dovrebbe applicarsi quanto previsto per il coniuge divorziato, che ha diritto alla pensione ai superstiti solo se titolare di un assegno divorzile: la reversibilità, per il componente di un’unione civile sciolta, dovrebbe dunque essere prevista solo se il superstite risultava titolare di un assegno a carico del dante causa.

Nulla dovrebbe essere previsto se il superstite si risposa o contrae una nuova unione civile, in parallelo a quanto disposto nei confronti del coniuge superstite risposato: al coniuge titolare di pensione che abbia contratto nuovo matrimonio, difatti, la reversibilità viene tolta, ma spetta, in assenza di un coniuge superstite, un assegno pari a due annualità della quota di pensione in pagamento. L’assegno è liquidato d’ufficio al verificarsi dell’evento per il quale cessa il diritto alla pensione.

Reversibilità unione civile: quanto spetta

La quota di reversibilità spettante dovrebbe essere, ugualmente, pari a quella prevista per il coniuge superstite, dunque dovrebbe ammontare:

  • al 60%della pensione a cui avrebbe avuto diritto il dante causa, nel caso in cui l’unico beneficiario sia il componente dell’unione civile superstite;
  • all’80% della pensione, nel caso in cui vi sia anche un figlio avente diritto;
  • al 100% della pensione in caso di due o più figli.

Anche nel caso in cui il superstite sia il componente dell’unione civile, comunque, si dovrebbero applicare le riduzioni già previste in caso di superamento dei limiti di cumulo tra reversibilità e altri redditi.

In particolare, secondo la Legge Dini [3], è possibile cumulare la pensione ai superstiti o indiretta con gli altri redditi del beneficiario, sino alle seguenti soglie:

  • reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al primo gennaio: in questo caso, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 75%;
  • reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo Fpld: in questo caso, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilitàè pari al 60%;
  • reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo Fpld: in questo caso, la percentuale di cumulabilità del trattamento direversibilità è pari al 50%.

In buona sostanza, se il reddito del superstite supera, per l’anno 2016, 19.573,71 euro, la pensione viene ridotta del 25%, se supera 26.098,28 euro del 40% e se supera 32.622,85 euro viene dimezzata, a meno che non ci siano figli minori o studenti (sino a 26 anni) aventi diritto alla reversibilità nel nucleo familiare, nel qual caso le riduzioni non si applicano.

Inoltre, secondo quanto disposto dalla Legge Dini e confermato dall’Inps, il trattamento proveniente dal cumulo dei redditi con la pensione ridotta non può essere inferiore a quello spettante, qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti a quella in cui si colloca il reddito posseduto.

note

[1]Mess. n. 5171/2016.

[2]L. 76/2016.

[3]L. 335/1995.

Fonte: LLpT

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