sabato, Maggio 4, 2024
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BENI FAMILIARI: Dove si costituisce un fondo patrimoniale?

Dove si costituisce un fondo patrimoniale?

 

Sono intenzionato a costituire un fondo patrimoniale: a chi mi devo rivolgere?

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Il fondo patrimoniale è un vincolo che si costituisce su un complesso di beni della famiglia (di solito immobili come case, terreni, ecc.) mediante atto pubblico trascritto nei registri immobiliari: pertanto è necessario recarsi da un notaio. Ma procediamo con ordine.

Come costituire un fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale può essere creato solo da coppie sposate.

È necessario contattare un notaio e presentarsi al suo studio previo appuntamento. Non è possibile costituire un fondo patrimoniale senza il notaio, anche se esso viene costituito su beni mobili.

La documentazione da portare al notaio consiste nella copia dei documenti di identità di marito e moglie, atto di matrimonio, titolo di provenienza dell’immobile (ad esempio atto di compravendita o di successione).

Ilcostoper iscrivere un fondo patrimoniale può variare tra gli 800 e i 1.500 euro a seconda del professionista.

Il notaio dovrà successivamente provvedere ad annotare la costituzione del fondo a margine dell’atto di matrimonio. Se vi rientrano beni immobili, l’atto costitutivo lo deve anche trascrivere nei registri immobiliari.

Se l’atto è solo trascritto ma non annotato, non può essere opposto ai terzi e chiunque può pignorare i relativi beni.

Il fondo può essere costituito in qualunque momento del matrimonio, alternativamente:

  • da uno solo dei coniugi, da entrambi o da un terzo (con accettazione da parte dei coniugi). In tal caso la costituzione è fatta per atto pubblico, e l’accettazione dei coniugi anche con atto pubblico separato;
  • da un terzo con testamento.

Il fondo patrimoniale: cos’è e come funziona?

Il fondo può vincolare beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito specificamente individuati e destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (di seguito “beni“).
I titoli di credito devono essere vincolati e resi nominativi, annotandone il vincolo o in altro modo idoneo; sono tali, ad esempio, le azioni societarie, mentre vi sono dubbi sulle quote di s.r.l.

I beni destinati al fondo diventano di proprietà di entrambi i coniugi, che li amministrano secondo le norme sulla comunione legale, salva diversa disposizione contenuta nell’atto costitutivo.

I proventi derivanti dai beni possono essere impiegati solo per i bisogni della famiglia, cioè quelli indispensabili alla vita familiare e quelli diretti al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative. Vi rientrano ad esempio i costi per l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, l’istruzione e il mantenimento dei figli, ecc.

Se i coniugi hanno figli minori, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, salvo che nell’atto sia espressamente previsto la possibilità da parte dei genitori di agire senza tale autorizzazione.

Il fondo patrimoniale serve a rendere impignorabili tutti i beni in esso inseriti da parte dei creditori al corrente del fatto che il debito è stato contratto per bisogni estranei alla famiglia. Tutti gli altri creditori possono invece pignorare i beni del fondo.

In ogni caso, entro 5 anni dalla sua costituzione, il fondo può essere revocato da qualsiasi creditore che dimostri l’assenza di altri beni da pignorare.

In pratica, un creditore può rivalersi sul fondo solo per debiti contratti dai coniugi per i bisogni della famiglia o per bisogni diversi che il creditore non sapeva essere estranei all’interesse familiare al momento in cui è sorta l’obbligazione.

Fonte: LLpT




Il fondo patrimoniale: perché non funziona più?

Nella pratica ilfondo patrimonialeè principalmente utilizzato per difendere ibeni familiarida possibilipignoramenti dei creditoriper debiti sorti nello svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolti da uno dei coniugi. È anche vero che la giurisprudenza ha, via via, adottato interpretazioni sempre più restrittive, sfavorevoli al fondo, che di fatto ne hanno determinato la sostanziale abolizione, facendolo diventare uno strumento scarsamente utile. Sul punto rinviamo alla nostra guidaAbolito di fatto il fondo patrimoniale. Il punto è che i beni del fondo patrimoniale e i relativi proventinon sono aggredibilidai creditori perdebitiche questi sapevano essereestraneiai bisogni della famiglia; senonché la Cassazione ha allargato enormemente l’interpretazione di cosa debba farsi rientrare tra i «debiti contratti per i bisogni della famiglia», ricomprendendovi anche quelli derivanti dall’attività di impresa o dal lavoro o dalla professione. Sicché solo i debiti di natura speculativa e voluttuaria non possono essere opposti al fondo patrimoniale. Questo lo rende sostanzialmente aggredibile da un gran numero di creditori.

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