martedì, Aprile 30, 2024
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CONSULENTE O PROMOTORE FINANZIARIO: Come difendersi dalle truffe

Consulente o promotore finanziario: come difendersi dalle truffe

Consulenti finanziari abusivi: come riconoscerli e cosa fare in caso di truffa o altri comportamenti illeciti.

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Sono purtroppo ricorrenti i casi di consulenti finanziari falsi o comunque non autorizzati che propongono ai clienti determinate opzioni di investimento per poi dileguarsi con i soldi incassati.

Come fare allora per sapere in anticipo se è opportuno affidare i propri risparmi e le scelte di investimento ad un consulente finanziario?

La prima cosa da fare è verificare se il promotore/consulente sia effettivamente autorizzato a svolgere l’attività di consulenza finanziaria fuori sede e se sia quindi iscritto all’albo.

A tal proposito è opportuna una rapida verifica consultando l’albo dei consulenti finanziari. È possibile effettuare la ricerca tramite nome e cognome oppure consultando direttamente l’elenco degli iscritti per ogni regione.

Nell’albo sono pubblicate le seguenti informazioni del consulente:

  • cognome e nome;
  • luogo e data di nascita;
  • indirizzo di residenza e, se residente all’estero, indirizzo del domicilio eletto in Italia;
  • data di iscrizione all’albo;
  • denominazione dell’intermediario per cui il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede eventualmente operi;
  • evidenza di eventuali sospensioni in atto.

Sono poi indicati la data di efficacia dell’iscrizione e gli eventuali provvedimenti Consob di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere.

Prima di avventurarsi in un’operazione di investimento, occorre inoltre sapere quali sono i poteri del consulente finanziario e quali gli obblighi nei confronti dei clienti.

Consulente finanziario: chi è e cosa può fare

La denominazione «consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede» sostituisce quella di «promotore finanziario» valida fino al 2015.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è definito come la persona fisica che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, dunque, è l’unico operatore dell’industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (Sim, Sgr, banche).
Solo i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità possono esercitare professionalmente l’attività, previa iscrizione all’albo unico nazionale tenuto dall’Ocf (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari).

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è obbligato al rispetto dei principi contenuti nel Testo Unico della Finanza e specificati dalle prescrizioni regolamentari della Consob.
Il consulente finanziario, instaura, da un lato, un rapporto contrattuale con l’intermediario per il quale opera (per esempio banca) il quale gli impartisce determinate istruzioni e direttive e, dall’altro lato, un rapporto fiduciario con il cliente, studiando la sua situazione finanziaria e fornendogli appropriate soluzioni di investimento sulla base del profilo assegnato (cliente al dettaglio, cliente professionale, controparte qualificata).

Per legge, infatti, gli intermediari e i consulenti finanziari devono procedere ad una preventiva valutazione di adeguatezza o di appropriatezza del prodotto o del servizio di investimento reso in base alla tipologia di cliente o potenziale cliente e secondo il tipo di servizio di investimento fornito per il tramite del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede illustra al cliente o potenziale cliente le caratteristiche dei servizi di investimento prestati e/o offerti dall’intermediario. Egli è chiamato a far comprendere al cliente il diverso livello di protezione che l’ordinamento associa a ciascuno di essi, così aiutandolo ad individuare il servizio o i servizi più consoni ai suoi bisogni finanziari.

Il consulente deve quindi offrire un prodotto finanziario/investimento che sia:

  • conforme agli obiettivi di investimento del cliente;
  • rapportato alla capacità finanziaria del cliente di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con gli obiettivi che lo caratterizzano;
  • rapportato all’esperienza/conoscenza da parte del cliente in merito alla natura e ai rischi dell’investimento.

Cosa fare in caso di truffa del consulente o società finanziaria

In caso di sospetto o effettiva truffa o comunque di comportamenti illeciti e poco trasparenti da parte di un consulente o una società finanziaria è opportuno:

1) Raccogliere tutta la documentazione (contratti, scambi di e-mail, pagamenti effettuati) utile alla ricostruzione della vicenda e all’individuazione dell’illecito.

2) Segnalare tempestivamente la vicenda alla Consob.

La Consob è l’autorità che vigila sul mercato finanziario italiano. Il soggetto interessato può presentare un esposto alla Consob per segnalare l’accaduto e denunciare il comportamento illecito di un consulente o di un intermediario.

In caso di prestazione abusiva di servizi d’investimento o di svolgimento abusivo dell’attività di consulente finanziario, la Consob, una volta svolti i relativi accertamenti, denuncia la vicenda all’Autorità giudiziaria.

La Consob, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, può infliggere sanzioni di tipo amministrativo nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti delle società coinvolte (per esempio provvedimenti di sospensione o di radiazione dall’albo).

In caso di offerte abusive di prodotti finanziari, la Consob è dotata, invece, di poteri più incisivi quali quello di poter dapprima sospendere e poi eventualmente vietare l’offerta e, in caso di mancato rispetto del divieto, di oscurare il sito internet.

Sia per le offerte che per la prestazione di servizi di investimento abusive, la Consob, una volta accertati fatti, utilizza i suoi strumenti di comunicazione (sito internet e newsletter settimanale “Consob-Informa”) per pubblicizzare delle comunicazioni a tutela dei risparmiatori al fine di allertare tutti gli investitori del pericolo.

3) Denunciare tempestivamente la vicenda alle forze dell’ordine

In caso di reato di abusivismo finanziario (per esempio prestazione abusiva dell’attività di promotore finanziario) o di truffa, è bene denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria.

Dal punto di vista civilistico, è poi possibile rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della condotta illecita del consulente.

Fonte: LLpT

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