martedì, Aprile 30, 2024
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SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA: Donare una casa per non farla pignorare è reato

Donare una casa per non farla pignorare è reato

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ricorre solo quando il contribuente compia atti di cessione dei beni tali da rendere inefficace la riscossione forzata.

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Cedere una casa solo per non farla pignorare al fisco è reato. In particolare, la donazione a un parente o a un amico di un bene qualsiasi, e in particolare di un immobile di cui il contribuente è proprietario (anche solo di una semplice quota), con lo scopo di evitare che l’Agente della riscossione possa sottoporla ad esecuzione forzata, costituisce reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ma perché possa scattare la condanna penale è necessario che il proprietario non abbia altri beni da sottoporre a un pignoramento altrettanto efficace. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza[1].

La legge [2] punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50mila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Quindi, i presupposti per l’illecito penale sono i seguenti:

  • il debito con il fisco deve riguardare l’Iva o le imposte sui redditi come l’Irpef;
  • il debito con il fisco deve essere superiore a 50 mila euro;
  • l’effetto della cessione del bene (la donazione della casa) deve essere quello di rendere inutile la procedura di pignoramento per mancanza di altri beni (ad esempio quando il contribuente rimane nullatenente) oppure per difetto dei presupposti normativi (ad esempio quando il contribuente, alienando gli altri beni, conserva solo la «prima casa» che, come noto, a determinate condizioni non è pignorabile).

Al di là del procedimento penale, il fisco si può cautelare contro la donazione sospetta facendo sottoporre la casa a sequestro.

Il reato non scatta se il donante dimostra di essere proprietario di altri beni utilmente pignorabili. In altre parole la donazione è illecita solo quando il fisco non abbia altre possibilità di avviare l’esecuzione forzata mentre, se si dimostra il contrario, si rimane liberi di vendere o donare i propri beni anche in presenza di consistenti debiti con l’erario.

Ai fini della consumazione del reato, non è più necessario (come invece in passato) l’effettivo avvio di un accertamento fiscale, né che la donazione della casa abbia effettivamente compromesso l’esecuzione esattoriale; al contrario è sufficiente la semplice ed eventuale possibilità che tale esecuzione sia resa inefficace.

Quando donare una casa per non pagare le tasse è reato?

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si può sostanziare in due diversi e alternativi tipi di condotta:

  • l’alienazione simulata del bene: ad esempio, il fratello cede la propria casa all’altro fratello, ma ne conserva il diritto di abitazione; il padre dona un immobile al figlio minorenne, ecc.;
  • il compimento di atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei.

Non è vero, sottolinea la Corte, che qualsiasi donazione fatta in presenza di un accertamento fiscale o di una procedura esecutiva esattoriale sia di per sé fraudolenta, anche se oggettivamente diminuisce la garanzia patrimoniale. Il giudice deve infatti valutare attentamente il vero «motivo del contratto», di modo da verificare quale fosse l’intento effettivo delle parti.

Il reato può scattare più facilmente a seguito delle recenti modifiche legislative che hanno reso impignorabile la prima casa. In buona sostanza, se il debitore, vendendo o donando tutti i propri immobili, ne conserva uno solo, che però è civile abitazione non di lusso, e in esso vi ha fissato la propria residenza, detta casa non è pignorabile. Tale comportamento ha di fatto reso impossibile qualsiasi tipo di esecuzione forzata ed è quindi reato.

note

[1]Cass. sent. n. 3011/17 del 20.01.2017.

[2]Art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74/2000: «Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte».

Fonte: LLpT

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