venerdì, Maggio 3, 2024
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CONDOMINIO: L’amministratore revocato nel condominio minimo

Vivo
in un condominio di 6 unità. Un condomino si è eletto “rappresentante
condominiale” con il suo voto e quello di un altro condomino, nonostante il
voto contrario degli altri 3 condomini. Da una successiva verifica è risultato
che il “rappresentate condominiale” non sembra essere stato eletto con le
dovute maggioranze previste dalla normativa (teste e valore di proprietà).

Il
“rappresentante condominiale” non ha, inoltre, presentato nei tempi previsti
dalla legge i rendiconti degli anni 2014 e 2015, non paga i fornitori dei
servizi (in particolare, la ditta di manutenzione dell’ascensore attende ancora
i canoni degli anni 2014 e 2015) nei tempi richiesti dagli stessi e non
provvede al recupero celere dei contributi condominiali dai condomini morosi.

Tutto
ciò premesso, quale strada e come si deve procedere per rimuovere il
“rappresentante condominiale”? Forse con la revoca giudiziale prevista dalla
legge?

S. M.– PADOVA

R I S P O S T A

Nel
condominio con meno di otto condomini, la gestione delle parti e impianti comuni
– così come la rappresentanza legale del condominio – spetta a tutti i
condomini secondo le regole della comunione.

Per
l’articolo 1105, primo e secondo comma, Codice civile, infatti, “tutti i
partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa
comune.

Per
gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei
partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie
per la minoranza dissenziente”.

Poiché
l’amministratore non è obbligatorio, ma neppure vietato nei condomìni con meno
di otto condomini, per la sua nomina occorre la doppia maggioranza di cui
all’articolo 1136, secondo comma, (maggioranza degli intervenuti oltre a 500
millesimi), fermo restando che egli può essere revocato con la stessa
maggioranza assembleare, senza ricorso all’autorità giudiziaria.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
30 GENNAIO 2017

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