venerdì, Maggio 3, 2024
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AZIONE ESECUTIVA: Mi possono pignorare la pensione?

Mi possono pignorare la pensione

 

Il pignoramento della pensione è possibile. Caratteristiche, limiti e modalità.

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Ebbene si. Dopo tanti anni di sacrifici, trattenute previdenziali e versamenti, ricongiunzioni e riscatti, la tanto agognata pensione può essere senza alcun dubbio pignorata. Tuttavia, il creditore di turno dovrà fare i conti con i limiti previsti dalla legge [1].

Questi limiti sono stati modificati da poco [2] e, pertanto, chi ha subito un pignoramento precedentemente all’entrata in vigore della norma citata, potrebbe non trovarsi con quanto scritto in questo articolo.

Ma procediamo con ordine.

Come avviene il pignoramento presso l’Inps?

Il modo più semplice per pignorare una pensione è quello di agire direttamente presso l’ente creditore della stessa. In tal caso, si dice che il creditore sta agendo “alla fonte”. In buona sostanza, l’Inps, dalla pensione dovuta al cittadino, trattiene l’importo da girare al soggetto che pignora. L’ente ha inoltre chiarito che tale operazione avviene unitamente al versamento della pensione su cui è stata compiuta la trattenuta.

Possono pignorarmi l’intera pensione presso l’Inps?

Assolutamente no. La legge, infatti, ha stabilito che c’è una parte della pensione che non può essere toccata. Essa si chiama base impignorabile ed è costituita dall’ammontare dell’assegno sociale, aumentato della metà. Ad esempio, poiché per l’anno 2016 l’assegno sociale corrisponde a € 448,07 (fonte Inps), aggiungendone la metà, € 224,03, otterremo l’importo esatto impignorabile (€ 672,11).

In sostanza, diventa pignorabile solo la parte che avanza, rispetto a questo minimo poc’anzi indicato. Tale differenza è pignorabile secondo i seguenti limiti: per i crediti dello Stato, Province o Comuni e per ogni altrocredito, nella misura di 1/5.

Esempio pratico:

La pensione è di 800,00 euro. Il minimo impignorabile è di 672,11 euro. La parte di pensione pignorabile sarà pari a 127,89 (800 – 672,11), ma sempre con il limite di 1/5. In questo caso, l’Inps potrà trattenere e girare al creditore procedente soltanto 25,58 euro.

E se ci sono più creditori?

In questo caso la situazione non cambia di molto. Bisogna sempre considerare la base minima di € 672,11 che non può essere pignorata e che in ogni caso dovrà essere versata dall’Inps al pensionato. La parte eccedente di pensione, invece, in presenza di più creditori che agiscono, non potrà essere toccata oltre la metà.

In termini pratici, considerando il limite di 1/5, i pignoramenti alla fonte potranno essere due e poco più. Infatti, se fate un calcolo matematico 1/5 + 1/5 è quasi la metà.

Fa eccezione l’ipotesi dei crediti alimentari, per i quali la misura del pignoramento può essere stabilita in forma maggiore, su autorizzazione del Giudice. Non è considerato credito alimentare quello dovuto a titolo di mantenimento alla propria moglie, trovando fonte nell’assistenza materiale relativa al vincolo coniugale e non nello stato di bisogno della stessa[3]. È invece considerato credito alimentare, il mantenimento previsto a favore dei figli.

Come si calcola la pensione da pignorare?

In modo molto semplice: al netto dello tasse. Quello che dal cedolino risulta essere l’importo dovuto, al netto delle varie trattenute fiscali, è la pensione su cui fare i vari calcoli (minimo impignorabile, parte pignorabile, calcolo del 1/5, calcolo della metà non aggredibile, ecc).

Ovviamente se, ad esempio, c’è già una cessione per un finanziamento ottenuto, essa non influirà sul calcolo della pensione. In altri termini se la pensione dovuta netta è di 1000 euro, sarà su questa base che si calcolerà tutto il resto (minimo impignorabile, parte pignorabile, calcolo del 1/5 della parte pignorabile, calcolo della metà non aggredibile della parte pignorabile, ecc). La cessione per il finanziamento e la conseguente trattenuta rappresenterà, quindi, solo uno dei 2/5 e poco più che si possono subire a titolo di pignoramento.

Pignorabilità della pensione accreditata sul conto corrente

In tal caso la situazione cambia radicalmente. Vediamo come:

– per tutte le pensioni mensili accreditate prima del pignoramento, il creditore può pignorare sul conto solo l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (per il 2016, pari a € 448,07 x 3= € 1.344,21);

– per quelle, invece, accreditate nel giorno del pignoramento o successivamente, considerando sempre il minimo impignorabile (€ 672,11), il creditore può pignorare gli importi in eccesso presenti sul conto secondo le seguenti regole: per i crediti dello Stato, Province o Comuni e per ogni altro credito: nel limite di 1/5.

Il cosiddetto blocco del conto durerà sino all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione. Successivamente a tale udienza, il conto sarà nuovamente disponibile per il pensionato pignorato.

La violazione delle descritte norme e dei limiti poc’anzi descritti può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio.

In conclusione se “spendete” sempre tutto ciò che avete sul conto, sarete quasi inattaccabili: a buon intenditor, poche parole…

note

[1]Art. 545 cpc.

[2]Dl n. 83/2015.

[3]Cass. civ. sent. n. 6519/1996 – 15374/2007.

Fonte: LLpT

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