venerdì, Maggio 3, 2024
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DEMOLIZIONE ABUSO EDILIZIO: Il dirigente comunale è responsabile?

Demolizione di abuso edilizio: il dirigente comunale è responsabile?

 

Non c’è responsabilità del dirigente comunale che rilascia un permesso di costruire illegittimo e poi il proprietario sia costretto a demolire la costruzione.

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Se il dirigente comunale sbaglia e, su nostra richiesta, ci rilascia un permesso di costruire che, invece, non doveva essere emesso non è responsabile se poi interviene la magistratura e ci ordina la demolizione della costruzione. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

Il caso, purtroppo, non è infrequente e, anzi, a molti appare come una delle tante contraddizioni del nostro sistema che vede giudici e pubblica amministrazione come due poteri fin troppo separati e indipendenti tra loro, tanto da creare pregiudizi ai cittadini. Per comprendere le implicazioni di tale principio ricorreremo al solito esempio.

Immaginiamo di voler costruire una tettoia sul nostro porticato. Ci dirigiamo al Comune e lì ci dicono che ci vuole un permesso di costruire. Così incarichiamo un architetto che svolge, al posto nostro, tutta la pratica amministrativa: presenta la richiesta, ottiene la licenza edilizia, incarica la ditta e fa realizzare l’opera. Senonché, dopo qualche mese, a costruzione ormai completata, riceviamo un atto dal tribunale con cui la Procura della Repubblica ci avvisa che saremo processati per abuso edilizio e che la tettoia, nel frattempo, va demolita. Ci consultiamo con un avvocato il quale, dalla lettura del fascicolo in tribunale, scopre che quel permesso a costruire non poteva essere emesso in quanto la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico. Rassegnati all’idea di far abbattere quanto costruito, ci risolviamo di agire nei confronti del dirigente comunale che ci aveva dato il permesso: tutta questa attività ci è costata molti soldi e ora intendiamo ottenere quantomeno il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese sostenute. Che chances avremo di far valere le nostre ragioni? Nessuna, secondo la Cassazione. Questo perché, secondo la sentenza in commento, il responsabile dell’area tecnica di un comune non è penalmente sanzionabile per aver rilasciato un permesso di costruire illegittimo a meno che vi sia la prova di «un concorso consapevole, o quantomeno colposo, nella condotta» o, comunque, «una responsabilità omissiva nella realizzazione di opere illegittime».

Il dirigente comunale – chiariscono i supremi giudici – può essere responsabile solo in caso di una condotta omissiva, ossia per omessa vigilanza su eventuali abusi edilizi realizzati e mai autorizzati; non invece nel caso di una condotta attiva, ossia per aver autorizzato un’opera che non poteva invece essere realizzata.

L’obbligo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia che grava sul dirigente o responsabile dell’ufficio comunale, dunque, «gli impone di intervenire ogni qualvolta venga accertato l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso la emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari». Ma non è possibile contestare al predetto dirigente « il rilascio di un permesso di costruire illegittimo, e di aver quindi consentito l’esecuzione di lavori in una zona vincolata, in quanto rientrante in fascia di rispetto».

Ad essere responsabili del reato di abuso edilizio sono solo il committente, il costruttore e il direttore dei lavori. È possibile il concorso di ulteriori soggetti a condizione che questi abbiano avuto comunque un ruolo rilevante e consapevole nella realizzazione dell’opera. Nel caso dell’impiegato dell’ufficio tecnico del Comune, invece, «alcuna forma di concorso o cooperazione» è possibile ravvisare, ma solo il rilascio di un permesso illegittimo.

note

[1]Cass. sent. n. 5439/17 del 6.02.2017.

Fonte: LLpT

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