venerdì, Maggio 3, 2024
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BANCA & CLIENTE: Decreto ingiuntivo della banca su estratto conto corrente

Decreto ingiuntivo della banca su estratto conto corrente

 

Conto corrente in rosso: la banca può notificare al cliente il decreto ingiuntivo ma serve la certificazione di conformità dell’estratto conto alle scritture contabili.

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La banca può chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del cliente debitore sulla base del solo estratto del conto corrente dal quale risulta il saldo debitorio.

È quanto confermato da una recente sentenza del Tribunale di Perugia [1].

Nei rapporti di conto corrente bancario, sono esclusivamente gli estratti conto i documenti capaci di dimostrare, salvo prova contraria, la sussistenza del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista e del fideiussore.

L’estratto conto funzionale, infatti, certifica le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca ed è pertanto sufficiente a fondare il decreto ingiuntivo.

La legge prevede, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di decreto ingiuntivo, la necessità che il credito si fondi su prova scritta (per esempio fatture, contratti, scritture private, estratti autentici delle scrtture contabili ecc.).

L’estratto conto costituisce sicuramente una prova scritta idonea al ricorso per decreto ingiuntivo anche perché ciò è espressamente previsto dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Vi è infatti un’apposita norma[2]che prevede la possibilità per la Banca d’Italia e le banche di chiedere il decreto ingiuntivo anche in base all’estratto conto,certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

Alla banca che agisce con decreto ingiuntivo basta provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell’onere della provadei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.

Dunque, a fronte delle risultanze degli estratti conto, il correntista può sempre fornire la prova contraria opponendosi al decreto ingiuntivo, ma deve appunto dimostrare che il credito si è estinto (per esempio per avvenuto versamento delle somme) o comunque non coincide con quello indicato dalla banca.

note

[1]Trib. Perugia sent. n. 1302/2016.

[2]Art. 50, D.Lgs. n. 385/1993.

Fonte: LLpT

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