giovedì, Maggio 2, 2024
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DIRITTO ALL’OBLIO: Ultime sentenze

Diritto all’oblio, ultime sentenze

 

Il diritto a veder cancellato il proprio nome dai risultati su Google quando si fa una ricerca online sul motore di ricerca: la Cassazione tutela la privacy anche dei colpevoli coinvolti in vicende giudiziarie.

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Chi gestisce un blog, un sito internet o qualsiasi altro giornale online deve cancellare, dalle pagine di cronaca, i nomi dei soggetti coinvolti quando la notizia non è più attuale. «Attualità» che, sebbene non quantificata esplicitamente dalla legge – essendo, per il momento, il diritto all’oblio un’elaborazione della giurisprudenza – non corrisponde mai a più di due anni dal fatto, a seconda dalla gravità dello stesso e dall’eco sociale che esso ha rivestito. In buona sostanza il diritto all’oblio garantisce anche ai colpevoli – ancor di più a chi è poi risultato innocente – di non comparire più, sui risultati di ricerca di Google e  degli altri motori di ricerca, collegato ad articoli che possono essere pregiudizievoli del proprio nome e reputazione. Questo perché anche chi è stato condannato ha diritto a riabilitarsi e a iniziare una nuova vita.

In verità, la Cassazione ha chiarito, nel 2012, che il titolare della testata giornalistica può, a propria scelta, cancellare la pagina con la notizia, oppure eliminare solo il nominativo dell’interessato (evitando però che esso continui a rimanere collegato alla pagina non appena lo si digiti sulla stringa di ricerca di Google). In ultima istanza, la notizia può rimanere ugualmente online, con il nome del soggetto, a condizione che venga deindicizzata: non deve cioè essere più raggiungibile da Google o da altro motore di ricerca.

Negli ultimi anni la Suprema Corte si è più volte pronunciata sul diritto all’oblio, segnale questo che la tematica è diventata un tema delicato nella tutela del cittadino.Da ultimo, la Cassazione ha chiarito [1]che il diritto all’oblio deve intendersi quale diritto dell’individuo ad essere dimenticato: esso mira a salvaguardare il riserbo imposto dal passare del tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico. Tale diritto va oltre la tutela della privacy e nasce a seguito di elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali e principalmente delle Autorità Garanti europee.

Come fondamento normativo del diritto all’oblio, il Codice della privacy prevede che il trattamento non sia legittimo qualora i dati siano conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati [2].

Nel caso sottoposto alla Corte, il Tribunale di Chieti aveva condannato al risarcimento del danno per violazione del diritto all’oblio sia il direttore che l’editore di una testata giornalistica telematica per la permanenza a tempo indeterminato di un articolo su una vicenda giudiziaria di natura penale che aveva coinvolto i ricorrenti per un fatto avvenuto tempo addietro e che non si era ancora conclusa. I ricorrenti lamentavano il pregiudizio alla propria reputazione personale.

La Corte, confermando la decisione del Tribunale, ha evidenziato che l’illecito trattamento di dati personali era stato specificamente ravvisato non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione on line dell’articolo di cronaca e nemmeno nella conservazione e archiviazione informatica di esso, ma nel mantenimento del diretto ed agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico pubblicato tempo prima e della sua diffusione sul web, quanto meno a decorrere dal ricevimento della diffida per la rimozione della pubblicazione dalla rete. La Corte ha ritenuto che il persistere del trattamento dei dati personali aveva determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza ed alla reputazione, e ciò in relazione alla peculiarità dell’operazione di trattamento, caratterizzata dalla capillarità della divulgazione dei dati trattati e dalla natura degli stessi, particolarmente sensibili attenendo a vicenda giudiziaria penale.

Il tema del diritto all’oblio si correla all’esercizio del diritto di cronaca giornalistica. Difatti, presupposto perché un fatto privato possa divenire legittimamente oggetto di cronaca è l’interesse pubblico alla notizia. Ma una volta che del fatto il pubblico sia stato informato con completezza, cessa l’interesse pubblico in quanto la collettività ha ormai acquisito il fatto, cosicché riproporre l’accadimento sarebbe inutile, poiché non vi sarebbe più un reale interesse della collettività da soddisfare. Il diritto all’oblio è quindi la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca.

Le forme di tutela

La Cassazione [3]ha stabilito che l’alternatività tra ricorso amministrativo e ricorso giudiziale riguarda esclusivamente le domande aventi un identico oggetto, che devono essere intese come quelle che se, in ipotesi, pendenti contestualmente avanti a più giudici, possono in via generale essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza. Secondo la Corte si tratta, quindi, delle domande giudiziali che richiedono interventi di natura preventiva, inibitoria o conformativa, potendo indicare il Garante modalità concrete di cessazione del trattamento illecito dei dati. Del resto, rileva la Corte,la lettura della normativa in generale porta ad escludere che al Garante sia attribuita la cognizione di domande risarcitorie che si devono ritenere coperte da riserva esclusiva di giurisdizione ordinaria le quali, infatti, sono destinate ad una declaratoria d’inammissibilità se proposte davanti al Garante, come risulta dalle numerose pronunce in tal senso emesse dal Garante stesso, nelle quali l’Autorità ha affermato la propria incompetenza al riguardo.

Diversamente ragionando, dovrebbe ritenersi alternativamente che,scelta la strada della tutela inibitoria (e preventiva), sia negata quella risarcitoria; oppure che, nonostante il riconoscimento del trattamento illecito dei dati personali, l’interessato sia tenuto ad un’impugnazione del provvedimento del Garante al solo fine di richiedere il risarcimento del danno e non incorrere nella sanzione di tardività dell’azione. Mentre quest’ultima soluzione è in netto contrasto con il canone costituzionale della ragionevolezza, la prima introduce un impedimento all’ottenimento della tutela piena di un diritto fondamentale, del tutto incompatibile con l’art. 24 Cost.,tanto più ove il lavoratore faccia valere nei confronti del datore di lavoro tutti i diritti soggettivi derivanti dal rapporto di lavoro.

note

[1]Cass. sent. n. 13161/2016.

[2]Art. 11 del d.lgs. n. 196/2003.

[3]Cass. sent.n. 06775/2016

Fonte: LLpT

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