lunedì, Aprile 29, 2024
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ARTISTI DA STRADA: Suonare o cantare per strada chiedendo offerte è legale?

Suonare o cantare per strada chiedendo offerte è legale?

 

Per suonare in strada cosa bisogna fare per rientrare nella legalità? Fa differenza se le persone di passaggio lasciano un’offerta? Vediamo.

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In generale, le regole per chi suona in pubblico riguardano:

  • diritti sul repertorio utilizzato: in pratica, quando si usa un repertorio non originale è necessario aver ottenuto una autorizzazione da parte della Siae, incaricata di rilasciarle anche per i suonatori ambulanti, appunto. Si ricorda, infatti, che la Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione dei diritti d’autore;
  • gli eventuali obblighi fiscali, cioè le tasse che lo Stato Italiano richiede a chiunque guadagni denaro esercitando una professione. Chi suona in strada, non si può dire che eserciti attività professionale in senso proprio (limitandosi semplicemente a chiedere un’offerta ai passanti) e, dunque, non ha obblighi fiscali;
  • gli eventuali obblighi previdenziali: un suonatore ambulante occasionale non è soggetto a particolari obblighi;
  • gli eventuali obblighi amministrativi: il musicista ambulante deve interpellare il Comune per conoscere i regolamenti in materia di occupazione del suolo pubblico, oppure di esercizio delle attività ambulanti.

Artisti di strada: chi sono?

Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l’impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti: ad esempio, giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti. Il loro compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.

Suonare o cantare in strada: come farlo legalmente?

In genere, lo svolgimento dell’attività degli artisti di strada è consentito su tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall’Amministrazione di riferimento, pagando la cosiddetta tassa di occupazione del suolo pubblico. Occorre rispettare delle limitazioni, nel senso che tali attività non possono essere svolte:

  1. davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
  2. in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
  3. in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
  4. nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale individuate con delibera della Giunta;
  5. tra le ore 22.00 e le ore 9.00, fermo restando che il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell’attività.

Non solo: l’esercizio dell’attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di sessanta minuti nello stesso luogo, intendendo per tale la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua.

Nell’esercizio della loro attività, i suonatori o i cantanti ambulanti non possono usare amplificatori e devono osservare le disposizioni dettate dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

In caso di mancato rispetto di queste regole, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 500 e l’organo di polizia che ha accertato la violazione intimerà al trasgressore di far cessare il disturbo. Se l’ordine impartito non verrà rispettato si procederà a termini di legge.

I cantanti di strada che mischiano pezzi propri con canzoni già registrate alla Siae o che suonano o cantano unacoverdevono necessariamente pagare i diritti all’autore, versando i soldi alla Siae, anche se lo spettacolo è totalmente gratuito e anche se l’artista autore della canzone o della musica in questione dà il permesso di suonare. La Siae mette a disposizione un permesso dalla durata semestrale o annuale dal costo forfettario da circa 70 euro (54 più Iva), per avere il quale bisogna rivolgersi agli uffici della Siae.

Può anche succedere che la musica che si vuole suonare, per scelta dell’artista, sia stata rilasciata sotto licenza libera. Ciò significa che l’artista ha scelto di diffondere la sua musica senza affidarla alla Siae, utilizzando invece canali di diffusione autogestiti. In tal caso non si deve nulla alla Siae: l’artista comunica che la sua musica è accessibile a tutti nei termini di questo tipo di licenza sulla sua pagina web oFacebook.

Suonare o cantare in strada: occorre fare fattura?

Altra domanda ricorrente è se gli artisti di strada siano soggetti a obblighi fiscali o particolari. Risposta: dipende! E dipende soprattutto dalla frequenza con la quale l’artista eserciti la propria attività, se in modo sporadico ed occasionale oppure abitualmente seppur non in forma esclusiva (in costanza di altre attività):

  • l’artista “occasionale” è tenuto a rilasciare una ricevuta (in bollo qualora l’importo riportato superi i 77,46 euro) di quanto percepito e, successivamente, ad includere quanto percepito nella propria dichiarazione dei redditi. In caso di produzione di un reddito imponibile superiore a 5.000 euro in un anno solare a titolo compensi per l’attività svolta in modo occasionale, avrà anche l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali;
  • qualora l’attività lucrativa si trasformi in abituale, l’artista dovrà dare comunicazione dell’inizio della propria attività, attraverso una serie di adempimenti fiscali quali: richiesta di rilascio di partita Iva, scelta del proprio regime fiscale, inquadramento contributivo e, successivamente, emissione di fattura o ricevuta a seconda dell’operazione effettuata e dell’oggetto della stessa.
  • Fonte: LLpT

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