domenica, Aprile 28, 2024
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CAPITALE DELLA SOCIETA’: Come provare il conferimento delle quote societarie?

Come provare il conferimento delle quote societarie?

 

Fallimento azienda: i soci alla costituzione non hanno versato le quote che ora il curatore chiede. I soci hanno finora sborsato 55000 € dal loro conto corrente personale. Possono questi soldi andare a pareggio con le quote non versate?

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Dalla lettura della disposizione di bonifico effettuata dal lettore nel 2010, si evince che quel pagamento è stato effettuato per una causa ben precisa: «sostituzione fidejussione srl» e che, pertanto, il fine non era quello di versare le quote arretrate nei confronti della società. Purtroppo, la causa del bonifico è molto importante e, in questi casi, serve come prova del motivo per cui un pagamento viene effettuato a favore di un soggetto (persona fisica o giuridica che sia); questo soprattutto per rassicurare il Fisco da eventuali passaggi di denaro in nero. Il curatore fallimentare della società avrà sicuramente evidenziato la presenza di quella disposizione bancaria ma, alla vista della causale di pagamento, avrà dedotto che quelle somme erano destinate a disciplinare un rapporto di garanzia e non ad adempiere l’obbligo di conferimento di quote previsto dalla società. Caso diverso sarebbe stato quello in cui, nella distinta di pagamento, il lettore avesse indicato «Versamento capitale sociale socio ______» oppure «Conferimento quota sociale di ______». In quel modo, anche se ciò fosse avvenuto in epoca successiva, il bonifico bancario avrebbe dimostrato quali erano gli intenti dell’ordinante in merito a quel pagamento. Stesso discorso se il bonifico fosse stato privo di causale. Difatti, in quel caso, sarebbe stato sufficiente dichiarare al curatore che quella disposizione era finalizzata al conferimento delle quote sociali ancora non versate.

Ciò non toglie il fatto che il lettore potrà persuadere il curatore convincendolo che quel pagamento era finalizzato al conferimento della quota societaria. Ma non sarà facile poiché quella causale è una prova confessoria del fatto che quella disposizione era finalizzata ad altro.

fonte: LLpT

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