Chi invierà la domanda di ape sociale entro il 30 giugno potrà iniziare a ricevere l’anticipo pensionistico dal 30 settembre.
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Nonostante i ritardi nell’uscita dei decreti attuativi, la tabella di marcia per l’Ape sociale, ad oggi, è confermata. Non solo: è stato appena reso noto, difatti, che i primi assegni saranno liquidati entro il 30 settembre, per chi avrà inviato la domanda di anticipo pensionistico nella prima “finestra”.
Le occasioni per chiedere l’Ape sociale saranno infatti due:
- la prima finestra si aprirà dal 1° maggio al 30 giugno;
- la seconda dal 1° luglio fino al 30 novembre.
Entro il 30 settembre, peraltro, verrà redatta una graduatoria dei destinatari delle misure, che servirà per stabilire le risorse residue; secondo quanto annunciato, la graduatoria sarà basata su diversi elementi, tra i quali la vicinanza alla data di maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia.
Ma procediamo per ordine e facciamo un breve punto della situazione: che cos’è l’Ape sociale, a chi si rivolge, a quanto ammonta e come richiederla.
Ape sociale: che cos’è
L’Ape sociale è un’indennità che spetta fino al conseguimento dei requisiti necessari alla pensione di vecchiaia: è destinata ad alcune categorie di lavoratrici e lavoratori tutelati che sono in possesso di un minimo di 63 anni di età e di 30 o 36 anni di contributi, a seconda delle ipotesi.
L’Ape sociale, a differenza della cosiddetta Ape volontaria, è un anticipo pensionistico ma non un prestito bancario: difatti, è erogata direttamente dallo Stato e non comporta trattenute sulla futura pensione.
Ape sociale: a chi spetta
Possono accedere all’Ape sociale le lavoratrici e i lavoratori che abbiano già compiuto, come anticipato, 63 anni di età e che siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago, che comprende gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla Gestione separata Inps, purché cessino l’attività lavorativa, non siano già titolari di pensione diretta, e siano in possesso di un minimo di 30 o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza.
I lavoratori devono appartenere, nel dettaglio, a una delle seguenti categorie:
- lavoratori in possesso di almeno 30 anni di contributi che, al momento di decorrenza dell’Ape sociale:
- risultano disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria, che hanno terminato da almeno tre mesi di percepire la prestazione di disoccupazione;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi della Legge 104;
- possiedono un’invalidità uguale o superiore a 74%;
- lavoratori in possesso di almeno 36 anni di contributi che, al momento di decorrenza dell’Ape sociale:
- prestano da almeno 6 anni, in via continuativa, attività lavorative dipendenti particolarmente difficoltose e rischiose, facenti parte dell’elenco di professioni di seguito indicato:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- professori di scuola pre-primaria;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
- prestano da almeno 6 anni, in via continuativa, attività lavorative dipendenti particolarmente difficoltose e rischiose, facenti parte dell’elenco di professioni di seguito indicato:
Ape sociale: ammontare dell’assegno
Il calcolo dell’Ape sociale viene effettuato secondo il normale criterio di calcolo della pensione, ma il suo importo non può comunque superare, mensilmente, i 1.500 euro lordi: la legge di bilancio 2017, in effetti, non dice, come nel caso dell’Ape volontaria, che il trattamento è esentasse; si deduce, quindi, che l’Ape sociale sarà sottoposta all’ordinaria tassazione Irpef come qualsiasi reddito di lavoro dipendente o pensione.
L’Ape sociale è corrisposta, ogni anno, per 12 mesi, anziché 13, in quanto non è un trattamento pensionistico vero e proprio, ma un anticipo pensionistico corrisposto sotto forma di indennità.
Ape sociale: incompatibilità
L’Ape sociale è incompatibile con la percezione di prestazioni a sostegno del reddito conseguenti allo stato di disoccupazione. In particolare è incompatibile:
- con la Naspi (l’indennità di disoccupazione che spetta ai dipendenti);
- con l’Asdi (l’assegno di disoccupazione, erogato ad alcuni soggetti, una volta terminata la Naspi);
- con l’indennizzoper i commercianti (corrisposto, in determinati casi, per accompagnare alla pensione il commerciante che cede l’attività).
È invece compatibile:
- con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro all’anno;
- con la percezione di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite annuo di 4.800 euro.
Inoltre, il beneficiario decade dal diritto all’indennità se raggiunge i requisiti la pensione anticipata (ad esempio, può accadere che Tizio, disoccupato, riprenda l’attività lavorativa nel periodo di percezione dell’Ape sociale e raggiunga, così, i contributi utili alla pensione anticipata).
Ape sociale: domanda
Per quanto riguarda la domanda di Ape sociale, salvo ritardi ci saranno due finestre entro le quali sarà possibile presentarla:
- la prima si aprirà dal 1° maggio al 30 giugno;
- la seconda dal 1° luglio al 30 novembre.
Il decreto attuativo sull’Ape sociale, in corso di emanazione, dovrà poi:
- definire le modalità attuative della prestazione;
- fissare le procedure per accertare il diritto all’indennità;
- dettare le istruzioni relative alla predisposizione della documentazione necessaria per la trattazione delle diverse fasi dell’istruttoria amministrativa e decisionale.
- Fonte: LLpT