venerdì, Maggio 3, 2024
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DEVO SALDARE UN DEBITO: Devo pagare anche gli interessi?

Devo saldare un debito: devo pagare anche gli interessi?

 

Sentenza di condanna al pagamento di una certa somma: devo pagare anche gli interessi? E da quando decorrerebbero?

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Secondo la regola generale che disciplina la materia, affinchè il creditore possa pretendere gli interessi moratori è necessario che il debitore sia in mora. Per mora si intende il ritardo nell’adempimento imputabile al debitore e presuppone la scadenza del termine e la costituzione in mora del debitore, cioè l’atto formale con il quale il creditore invita il debitore ad eseguire la prestazione. Gli interessi di mora scaturiscono con l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria in seguito a mancato o ritardato pagamento della prestazione al termine fissato dalla legge o in base agli accordi intercorsi tra le parti.

Gli interessi di mora hanno un intento sanzionatorio e risarcitorio e sono quelli che deve corrispondere il debitore moroso. Spettano al creditore indipendentemente dalla prova da parte creditore di aver subito un danno.

Sulla base del codice civile, gli interessi di mora sono dovuti al tasso legale ma, se prima della costituzione in mora erano dovuti interessi corrispettivi più elevati del tasso legale, anche gli interessi moratori saranno nella stessa misura. Una misura diversa dal tasso legale è prevista ad esempio dal decreto legislativo n. 231del 2002, che ha espressamente previsto, per gli interessi moratori connessi a transazioni commerciali, un tasso più elevato del tasso di interesse legale: si intendono transazioni commerciali «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».

La mancata liquidazione degli interessi moratori in sentenza poteva costituire motivo di opposizione al precetto, soprattutto in seguito alla proposizione di appello con il quale si è inteso controbattere alla determinazione del giudice di prime cure. A questo punto, occorre attendere l’esito del giudizio di secondo grado ed opporsi ad eventuale, successiva, esecuzione.

La tematica è oggetto di vivaci dibattiti da parte della dottrina e della giurisprudenza poiché le esigenze da contemperare vertono sull’opportunità di risarcire in qualche misura, attraverso gli interessi moratori, il creditore a causa del ritardo nell’adempimento ma, al contempo, senza incorrere in un tasso usurario.

La giurisprudenza, di legittimità e di merito, conferma quanto detto.

Il Tribunale di Reggio Emilia [1], uniformandosi a decisioni analoghe emesse da altre Corti, come Milano e Roma, ha statuito che l’usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria. Si tratta, infatti, di tassi dovuti in via alternativa tra loro, e la loro sommatoria rappresenta un “non tasso” o un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.

La Corte di Cassazione [2]ha sottolineato che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.

Gli interessi moratori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2002 e dal codice civile, decorrono dal termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura relativa alla transazione commerciale che coinvolge le parti (che può essere diversa dalla data di emissione della stessa), oppure 30 giorni dalla data di ricevimento dei beni o dal completamento del servizio prestato quando non è possibile indicare una data precisa o qualora siano necessarie eventuali verifiche previste da normative per particolari categorie di opere o di beni. Le parti possono concordemente stabilire dei termini superiori ma devono essere esplicitati e accettati da entrambe, a pena di nullità nell’applicazione degli interessi.

Per calcolare gli interessi moratori occorre prendere come riferimento il tasso d’interesse applicato dalla Banca Centrale Europea, applicando una maggiorazione dell’8%. Online esistono numerosi siti internet che consentono di effettuare tale conteggio in maniera automatizzata, inserendo semplicemente i dati di riferimento.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv.Rossella Blaiotta

note

[1]Trib. Reggio Emilia sent. n. 1297 dello 06.10.2015.

[2]Cass. sent. n. 350 dello 09.01.2013.

Fonte: LLpT

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