Proroga opzione donna: sono utili i contributi versati volontariamente per raggiungere i 35 anni utili alla pensione?
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Ho raggiunto 58 anni e 7 mesi di età e mi mancano 3 mesi per raggiungere 35 anni di contributi: posso pensionarmi con opzione donna?
La proroga dell’opzione donna, sfortunatamente, non è utile a chi perfeziona il requisito contributivo necessario alla pensione, pari a 35 anni di contributi, dopo il 31 dicembre 2015: è quanto emerge da un’attenta lettura della Legge di bilancio 2017 [1].
La proroga, difatti, riguarda soltanto i requisiti anagrafici, spostati in avanti per non escludere le lavoratrici dipendenti nate negli ultimi 3 mesi del 1958 e le lavoratrici autonome nate nell’ultimo trimestre del 1957, per effetto degli adeguamenti della speranza di vita. Peraltro, il requisito di età, pari a 57 anni e 7 mesi per le dipendenti e 58 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome, deve essere raggiunto entro il 31 luglio 2016.
Nessuna possibilità, dunque, né per chi raggiunge il requisito d’età posteriormente a questa data, né per chi raggiunge i 35 anni di contributi dopo il 31 dicembre 2015: chi vuole versare i contributi volontariadesso, per arrivare a 35 anni, compie, ai fini dell’opzione donna, un’operazione inutile (salvo future proroghe ulteriori, allo stato attuale altamente improbabile).
È diverso il caso, invece, di chi deve riscattare o ricongiungere dei periodi anteriori al 31 dicembre 2015: in questi casi non conta la data di riscatto o ricongiunzione, difatti, ma la data in cui sono collocati i contributi. Ad ogni modo, i contributi volontari, se precedenti al 31 dicembre 2015, valgono pienamente per la pensione: la questione non risiede nella tipologia di contributi (volontari o obbligatori) ma nel periodo in cui sono collocati.
Ma procediamo per ordine e facciamo il punto della situazione, per capire come funziona l’opzione donnae che cosa cambia con la Legge di bilancio 2017.
Pensione opzione donna: vecchi requisiti
I requisiti originariamente previsti per raggiungere la pensione con Opzione Donna erano:
- per le lavoratrici dipendenti, 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi, da raggiungere entro il 31 dicembre 2015; dalla data di maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo, detto finestra, pari a 12 mesi;
- per le lavoratrici autonome,58 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi, da raggiungere entro il 31 dicembre 2015; dalla data di maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo di finestra pari a 18 mesi.
In base ai requisiti esposti, risultavano dunque tagliate fuori le nate nell’ultimo trimestre del 1958, se dipendenti, o del 1957, se autonome.
Pensione Opzione Donna: nuovi requisiti
La Legge di bilancio 2017, per rimediare a questa ingiusta esclusione, ha previsto dei nuovi requisiti:
- per le lavoratrici dipendenti, è necessario raggiungere 57 anni e 7 mesi di età entro il 31 luglio 2016; dalla data di maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo, detto finestra, pari a 12 mesi;
- per le lavoratrici autonome, è necessario raggiungere 58 anni e 7 mesi di età entro il 31 luglio 2016; dalla data di maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo di finestra pari a 18 mesi.
In pratica, possono ottenere la pensione le dipendenti che compiono 57 anni entro il 31 dicembre 2015 e le autonome che compiono 58 anni entro la stessa data.
Il requisito dei 35 anni di contributi, però, non è stato spostato in avanti dalla Legge di bilancio 2017: pertanto, come già esposto, la data valida per il raggiungimento dei contributi resta il 31 dicembre 2015.
I requisiti di riferimento dai quali calcolare i periodi di finestra tengono conto degli adeguamenti della speranza di vita: in buona sostanza, la finestra, di 12 o 18 mesi, parte quando l’interessata possiede sia il requisito di 35 anni di contributi che quello di età, pari non a 57 o 58 anni, ma a 57 anni e 7 mesi o a 58 anni e 7 mesi, sempreché il primo requisito sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e il secondo entro il 31 luglio 2016.
In questo modo le finestre, iniziando a decorrere 7 mesi più tardi, spostano in avanti di 7 mesi la liquidazione della pensione, con conseguente risparmio (nell’immediato) per le casse pubbliche.
note
[1]Art.1, Co. 222, L. 232/2016.
Fonte: LLpT