lunedì, Aprile 29, 2024
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AZIONI ESECUTIVE: In che misura mi possono pignorare la pensione?

In che misura mi possono pignorare la pensione?

 

Ho in corso una rateizzazione che finisco fra tre mesi e poi ne inizierà un’altra. Ho perso una causa con l’Inps. In che misura si potrà pignorare la mia pensione?

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Proprio in riferimento al pignoramento delle pensioni è intervenuta, abbastanza recentemente, una modifica legislativa in senso più favorevole al pensionato [1].

Le somme a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

La nuova disciplina parte dalla individuazione di una soglia minima, che possiamo definire vitale, pari all’importo dell’assegno sociale (quella che un tempo si chiamava la pensione sociale). L’importo dell’assegno sociale, allo stato, è di € 448,52 corrisposto per 13 mensilità. La disciplina è differente a seconda se le somme da pignorare sono già presenti sul conto corrente o non ancora, perché riguardano rate di pensione ancora da ricevere.

Per le somme già presenti, il minimo impignorabile è pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (vale a dire 448.52 € x 3 = 1345,56 €). Della differenza può essere pignorato 1/5. Facciamo un esempio: Tizio ha sul conto corrente 5000 €. Da questa somma va decurtata la cifra di 1345.56 € (il minimo vitale pari a 3 volte l’assegno sociale). Restano sul conto liberi 5000 € -1345.56 € =3654.44 €. Di questa può essere pignorato 1/5.

Per le somme ancora da ricevere (i ratei di pensioni non ancora maturati) vale la regola secondo la quale è impignorabile la quota pari ad 1 volta e ½ l’assegno sociale cioè 448.52 € + (448.52 €/2)= 672.78 €.

Nel caso del lettore: decurtando dai 1300 € di pensione netta che percepisce l’importo di 116.66 € al mese (è la terza parte della rata trimestrale di 350 €) resta 1183.34. Da questa somma va ancora decurtata la cifra di 672.78 € (non pignorabile). Residua la somma di 510,56 €. A questa si applica la regola del quinto, per una somma di 102.11 € mensilmente pignorabile.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv.Antonio Ciotola —Fonte: LLpT

note

[1]In particolare l’art. 13 d.l. n. 83 del 27.06.2015 ha introdotto un nuovo comma all’art. 545 cod. proc. civ.

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