sabato, Maggio 4, 2024
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CONTO CON DELEGA:Se l’erede preleva dopo la morte del titolare

Conto con delega: se l’erede preleva dopo la morte del titolare

 

L’erede con il potere di firma sul conto corrente del familiare defunto non può prelevare soldi senza prima provvedere alla divisione con gli altri coeredi.

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Alla morte di un parente, sono tanti gli adempimenti che gli eredi devono compiere, adempimenti di tipo fiscale e burocratico: dall’accettazione dell’eredità alla pubblicazione dell’eventuale testamento, dalla dichiarazione di successione ai passaggi di proprietà di eventuali auto o immobili, dalla divisione degli arredi e degli altri beni mobili alla disdetta delle utenze. Ma ci sono anche alcune cose da non fare specie se si tratta della morte di un genitore col conto corrente sul quale uno dei figli ha la delega a operare in autonomia (cosiddetto «potere di firma»). In alcuni casi c’è il rischio di risponderne penalmente, mentre in altri è molto facile incappare in una causa con gli altri eredi. Di questo tema si è parzialmente occupata una sentenza della Cassazione[1]pubblicata questa mattina.

Vietato prelevare dal conto corrente del defunto

La prima cosa che non deve fare l’erede con delega a operare sul conto corrente del genitore defunto è prelevare soldi da tale rapporto bancario, non almeno prima che sia stata effettuata la dichiarazione di successione e si sia provveduto a dividere la giacenza con tutti gli altri eredi. Il rischio è quello di dover restituire l’intero importo alla massa, con gli interessi. Difatti, avere la cosiddetta «firma sul conto corrente», ossia l’autorizzazione a operare in autonomia sul deposito – facendo prelievi e versamenti – conferita dal titolare del conto stesso, non conferisce all’erede il potere di agire in rappresentanza del delegante.

Risultato: il figlio con autorizzazione alla firma sul conto bancario del genitore morto può essere citato davanti al tribunale dagli altri eredi, affinché restituisca alla massa ereditaria i soldi che ha accreditato a se stesso o che ha speso senza autorizzazione degli aventi diritto. Secondo la Cassazione, infatti, il potere di firma sul conto del genitore non conferisce un generale potere di rappresentanza del delegante.

Ma la banca è tenuta a consentire i prelievi all’erede titolare dell’autorizzazione a operare sul conto, nonostante la morte del titolare? Certamente. E questo perché la delega a operare sul predetto conto vincola la banca a equiparare la firma del delegato a quella del delegante. L’impiegato, quindi, non potrà chiedere all’erede, prima del prelievo, di esibire l’autorizzazione degli altri eredi, avendo questi il potere di firma e, quindi, l’autorizzazione a operare in autonomia. Ciò però non autorizza affatto il titolare della delega a compiere qualsiasi tipo di prelievo, danneggiando gli interessi degli altri coeredi.

Con la morte del titolare del conto corrente, il familiare con il potere di firma sul conto medesimo – e quindi titolare dell’autorizzazione a eseguire i prelievi in autonomia – è tenuto a fornire un rendiconto agli altri eredi, di modo che questi possano sapere quanto questi ha preso dal conto divenuto oramai comune.

Comunicare il decesso all’Inps

Un altro errore che spesso si compie alla morte del familiare titolare del conto corrente è quello di attendere qualche settimana prima di comunicare il decesso all’Inps, di modo da ottenere una o due mensilità di pensione in più. In realtà il comportamento è quanto mai sbagliato atteso che, poi, l’erede sarà tenuto a restituire tutti i ratei della pensione accreditati dopo il decesso. Peraltro, se in ciò vi è un comportamento fraudolento, gli eredi potrebbero risponderne penalmente per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Sul punto leggi l’approfondimento Cosa rischio se incasso la pensione di una persona defunta.

note

[1]Cass. sent. n. 11290/17 del 9.05.2017.

Fonte: LLpT

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