Un
terrazzo, di proprietà esclusiva, che costituisce la copertura dello stabile,
provoca danni ai soffitti e alle pareti dell’appartamento sottostante. Il
proprietario danneggiato ha chiesto all’amministratore di provvedere per la
riparazione dei danni e per la impermeabilizzazione del terrazzo, ma nulla è
stato fatto.
Lo
stesso proprietario può, ora, di sua iniziativa eseguire la riparazione dei
danni e, poi, presentare all’amministratore la fattura per essere risarcito?
P. V.“ MESSINA
R I S P O S T A
Il
singolo condominio può pretendere il rimborso delle spese sostenute per interventi
sulle parti comuni solo se l’intervento presenta il carattere dell’urgenza
(articolo 1134 del Codice civile), presupposto difficile da dimostrare in caso
di infiltrazioni (si veda, per esempio, Cassazione, sezione sesta civile, 19
marzo 2012, n.4330).
Pertanto,
appare preferibile, qualora non sia già stato fatto, informare “ufficialmente”
l’amministratore della situazione mediante una lettera raccomandata e invitarlo
a convocare un’assemblea di condominio straordinaria sul punto.
Nel
caso in cui l’amministratore e l’assemblea non adottino i necessari
provvedimenti, occorrerà presentare ricorso, chiedendo al giudice la nomina di
un amministratore “ad acta” che provveda all’esecuzione delle opere di
riparazione e impermeabilizzazione del tetto (articolo 1105, quarto comma, del
Codice civile).
Parallelamente,
si può chiedere al condominio “ per le vie stragiudiziali e, occorrendo,
giudiziali “ il risarcimento dei danni.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
12 GIUGNO 2017