venerdì, Maggio 3, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Certificazione di minus al ralenti danneggia ex cliente di UniCredit

SUCCEDE  IN  ITALIA: Certificazione di minus al ralenti danneggia ex cliente di UniCredit

Ho estinto da circa un mese e mezzo il deposito titoli in regime amministrato che avevo presso Unicredit trasferendo anche dei titoli a Banca Fideuram. Presso Unicredit avevo accantonato delle minusvalenze relative agli anni che vanno dal 2013 al 2017. a tutto’oggi, nonostante vari e continui solleciti, non sono riuscito ad avere la relativa certificazione fiscale.

Il tutto con mio grave pregiudizio in quanto in assenza della certificazione fiscale Banca Fideuram mi tassa sulle plusvalenze realizzate quando invece non dovrei ricevere alcun addebito avendo delle minus con cui compensare queste plus. Ciò si traduce in una doppia imposizione fiscale con il rischio di perdere il diritto a compensare le minus pregresse.

Mi sono visto addebitare da Fideuram circa mille euro e il danno prosegue. Credo che un tale comportamento, oltre ad essere pregiudizievole e lesivo degli interessi del cliente, sia gravemente scorretto anche dal lato dell’ufficio Reclami: si dà tempo alla banca 60 giorni per dare una risposta e nel frattempo?

Marco  Vecchi  (via e-mail)

RISPONDE  UNICREDIT

Confermiamo la correttezza dell’operato della banca, la normativa fiscale che regola le modalità con cui le banche applicano l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (articolo 6, Dlgs 461/97), il cosiddetto regime del “risparmio amministrato”, prevede che all’estinzione del rapporto, in presenza di minusvalenze disponibili, queste siano utilizzabili in regime dichiarativo oppure presso altri intermediari ai quali il cliente abbia conferito l’incarico di tassazione delle plusvalenze e per questo ha previsto che al cliente venga rilasciata un’apposita certificazione ma non ha fissato alcun termine.

Anche l’Abi nella sua lettera del 26 giugno 1998 di commento generale alle normative non parla di termini entro cui effettuare detto adempimento.

Nella prassi, tale termine viene a coincidere con quello previsto per il versamento dell’imposta sulle plusvalenze maturate nel mese di chiusura che come per qualsiasi imposta sulle plusvalenze, è fissato al 16 del secondo mese successivo a quello di realizzo: infatti nella consuetudine, le lavorazioni procedurali inerenti le plusvalenze e minusvalenze terminano sempre verso la fine del mese successivo. Pertanto, per depositi estinti nel mese, a prescindere dalla data di chiusura, la produzione della certificazione entro la fine del mese successivo è in linea con la prassi ordinariamente seguita dalle banche nonché nei termini previsti dalla normativa fiscale.

Peraltro, post istruzioni impartite dal cliente in data 31 marzo 2017 per l’estinzione del deposito titoli e il trasferimento dei titoli presenti in quel momento presso Banca Fideuram, sono state disposte successivamente e in autonomia operazioni di compravendita titoli.

Sarebbe stato pertanto materialmente e tecnicamente impossibile produrre la certificazione delle minus valenze  prima della fine del mese successivo alle ultime movimentazioni effettuate ed entro i termini desiderati e, di tale situazione, il cliente è stato più volte reso edotto ed aggiornato in argomento dal personale della filiale.

Ciò premesso, appare peraltro prematura l’istanza di risarcimento del capital gain, laddove le minusvalenze che potevano essere portate in compensazione, risultano tuttora utilizzabili. Semmai la richiesta di rimborso potrebbe essere oggetto di valutazione ed ulteriori approfondimenti laddove verrà fornita dimostrazione che le minusvalenze di prossima scadenza, di cui alla certificazione prodotta, verranno scaricate in quanto inutilizzate.

DAL  “PLUS24”  DEL  “IL SOLE 24 ORE”  DEL  12  AGOSTO  2017

 

FISCO  E  RITARDI

“Senza entrare nel merito della operatività intercorsa tra il cliente e la banca, si ricorda che in base all’art 6 c 5 del Dlgs 461/97 il contribuente che abbia optato per la tassazione dei redditi finanziari secondo il cd regime amministrato, può dedurre le minusvalenze realizzate in caso di estinzione del rapporto da cui sono scaturite o attraverso un analogo rapporto in regime amministrato purché identicamente intestato ovvero in cd regime dichiarativo”, spiega Renzo Parisotto consulente fiscale del gruppo Ubi. “Lo stesso articolo 6 comma 5 stabilisce che la minusvalenza di cui sopra venga certificata dall’intermediario presso cui era in essere il rapporto estinto ma, come correttamente evidenzia Unicredit, la norma non indica alcun termine per cui il sistema convenzionalmente considera i tempi tecnici utili per il versamento che si ricorda sono fissati entro il giorno 16 del secondo mese successivo al realizzo della plus.

In tal caso l’intermediario avrà gli elementi per considerare la minus”.

DAL  “PLUS24”  DEL  “IL SOLE 24 ORE”  DEL  12  AGOSTO  2017

 

 

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