venerdì, Maggio 3, 2024
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Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive!

Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive!

 

I soggetti obbligati all’applicazione e rispetto della disciplina antiriciclaggio, anche e per effetto di un quadro sanzionatorio al limite del surreale, in qualche caso capotico o apocalittico, incapace di affrontare con un minimo di raziocinio, spesso dovuto alla completa assenza di adeguata formazione a diversi livelli, si riducono a soffrire di una situazione alla lunga insostenibile.

Ad onor del vero qualcosa sembra muoversi a livello Istituzionale, se partiamo dal contenuto dell’importante documento in consultazione già da luglio u.s., a proposito delle cc.dd. “Comunicazioni oggettive” contemplate dal primo comma del vigente articolo 47 del D.lgs 231/07.

A leggere le istruzioni diffuse con annesso provvedimento normativo dell’UIF, sembra comprendere un tentativo di contenere l’enorme inoltro indiscriminato di Segnalazioni di operazioni sospette spesso inutili se non addirittura dannose, nel complessivo dispositivo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo.

In tale quadro, partendo dall’uso metodico del denaro contante, le ipotesi ivi descritte, sembrano evidenziare i casi di “ … assenza di marcate anomalie sotto il profilo soggettivo e di collegamenti con operazioni sospette di diversa tipologia, consentono di contemperare l’esigenza di evitare inefficienti duplicazioni informative nei confronti della UIF, riducendo il rischio di segnalazioni di operazioni sospette motivate da intenti meramente cautelativi, con quella di portare in modo efficace e completo all’attenzione dell’Unità situazioni connotate da significative ragioni di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. …”[1].

In pratica dice l’Unità d’Informazione Finanziaria, quando vi trovate di fronte ad una movimentazione di denaro contante – nei limiti appresso indicati – e non sapete che pesci pigliare, cosa che ahimè, a giudicare dalla tipologia di SOS inoltrate succede abbastanza spesso, fata una “comunicazione oggettiva” liberandovi la coscienza di aver fatto il vostro dovere, almeno in parte, posto che una operazione non esclude l’altra.

Comunicazioni oggettive (art.3 in bozza)

Le banche e tutti i soggetti indicati nell’art.2, inviano alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente.

Le citate operazioni, per come continua il secondo comma dello stesso articolo, non sono sottoposte ad alcuna valutazione circa l’eventuale natura anomala e sospetta ai fini della “comunicazione oggettiva”. In pratica, un diagnostico in grado di fare “due più due” sarà in grado di soddisfare l’esigenza di conoscere fattispecie del genere descritto (movimentazione di contante reale), sperando che qualcuno legga e capisca ai gradi superiori.

Non sono ammesse le compensazioni dare – avere e la “comunicazione mensile” andrà fatta anche in assenza di operazioni di tal fatta (comunicazione negativa).

Rapporto con le Sos

Le comunicazioni serviranno unicamente ad arricchire il patrimonio informativo ed escludono l’obbligo di inoltro della Segnalazione di operazione sospetta di cui al vigente art.35 quando:

  1. L’operazione in discorso (operatività di contante nella misura indicata dianzi), non presenta collegamenti con operazioni di diversa tipologia che inducano a ritenere una sostanziale e complessiva operatività sospetta;
  2. Non è effettuata da soggetti con un profilo soggettivo marcatamente anomalo;
  3. L’inoltro della Segnalazione di operazione sospetta non esclude l’onere dell’invio mensile della comunicazione oggettiva del ripetuto articolo 3.

Tempi, modi e contenuti delle Comunicazioni oggettive

Gli articoli 5 e 6 della bozza in consultazione contengono i dati da inserire nella “Comunicazione oggettiva” in discorso, da inoltrarsi tramite il portale Infostat della Banca d’Italia, previa adesione da parte dei soggetti obbligati al sistema di segnalazione on-line.

I termini di trasmissione sono abbastanza contenuti, ovvero entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento che tradotto significa: entro 45 giorni dalla data contabile dell’operazione riguardante l’operatività di contante reale.

Nel caso di integrazione o rettifica dei dati di precedenti comunicazioni, si procede ad una comunicazione sostitutiva.

Rapporti con la Uif

Il Responsabile della Funzione antiriciclaggio avrà l’onere della “comunicazione” attraverso la designazione di un punto di “contatto centrale” di ciascun Intermediario di riferimento, previo stretto raccordo con il responsabile delle segnalazioni di operazione sospette.

Conservazione e controlli

Attraverso le ispezioni periodiche eseguite dalla Uif verrà verificato il rispetto di tali nuovi adempimenti, assicurando la conservazione dei dati per cinque anni.

Lo stesso articolo 8 della bozza del provvedimento non poteva non concludere con la minaccia di sanzioni da 5 a 50 mila euro per eventuali dimenticanze in applicazione del comma 1 dell’articolo 60 del vigente decreto.

Conclusioni

Sperando che la toppa immaginata e proposta con il documento in consultazione non sia peggiore del buco, volendo escludere un appesantimento in termini burocratici, la finalità sembra lodevole e condivisibile nella misura in cui si vuole ridurre l’enorme flusso di segnalazioni di operazioni sospette ad oggi messa in campo, che certamente non aiuta la persecuzione della ratio normativa.

In pratica, con il provvedimento in discussione, sotto certi aspetti, rivolgendosi agli Intermediari lato sensu,  sembra che si voglia dire:

  1. Siccome finora non siete stati capaci di distinguere la lana dalla seta, cominciamo a introdurre un sistema asettico di rilevazione determinato dal superamento di una ben definita soglia economica – almeno per il denaro contante che notoriamente sottende i rischi maggiori ai fini del tema che qui ci occupa;
  2. Auspichiamo in tal modo, una decisa e significativa riduzione delle Sos che ci stanno letteralmente ingolfando, riducendo sensibilmente la possibilità ad ogni livello, di intercettare fenomeni di rischio (pensiamo alla corruzione con operazioni che nessuno segnala https://www.giovannifalcone.it/24074-2/), oppure alla esistenza di “cartiere” che operano tranquillamente perché nessuno effettua “verifiche di cantiere adeguate”, oppure aziende che fatturano senza dipendenti o, per ultimo, una “coerenza” sulla operatività della clientela che nessuno verifica, anche perché sovente, non si ha la capacità di farlo.

Se son rose fioriranno, posto che fino ad oggi, nei miei circa venti anni di attività ho visto solo spine anzi no che dico, solo fumo!

Adesso invece comincio a vedere qualche squarcio di nebbia!

 

Normativa: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/istruzioni_comunicazioni_oggettive_28_marzo_2019.pdf

 

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[1] https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2019/newsletter-2019-iii/newsletter-19-III.pdf

 

 

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