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Sequestro “Prima casa”: La Cassazione conferma!

Sequestro “Prima casa”: La Cassazione conferma!

 

Riprendendo in modo testuale il passaggio della Sentenza n. 8995 del 5 marzo 2020 della III Sezione penale della suprema corte di Cassazione,  si legge:

“ Con ordinanza del 14 giugno 2019, il Tribunale di Varese, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Busto Arsizio del 15 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8995 Anno 2020 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 07/11/2019 Corte di Cassazione – copia non ufficiale aprile 2019, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle giacenze attive sui conti della società della quale l’indagato era legale rappresentante, nonché alla confisca per equivalente su beni dello stesso indagato, fino alla concorrenza di euro 957.696,17, quale profitto del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000”.

Avverso la citata pronuncia, l’indagato ha prodotto ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento,  argomentando l’effettiva esecuzione delle operazioni fatturate e la nullità del provvedimento per effetto del contenuto dell’art.52 del d.l. n. 69 del 2013, come sostanzialmente affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22581 del 2019, la quale non sarebbe stata presa in adeguata considerazione dal Tribunale.

Decisione della Corte

Il ricorso è stato ritenuto infondato, tanto per la genericità degli elementi a difesa addotti in ordine alla fatturazione per operazioni inesistenti ben argomentato dall’organo investigativo della Guardia di finanza e poi perché,  l’art. 52 (in particolare, comma 1, lettera g) del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, non può trovare applicazione nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato in un obiter dictum dalla sentenza Sez. 3, n. 22581 del 13/01/2019 (punto 4.1.), richiamata dalla difesa.

In particolare, argomenta la Corte, per quanto qui rileva, la disposizione in questione ha modificato il comma 1, lettera a), dell’art. 76 (Espropriazione immobiliare) del d.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserito nella sezione IV (Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare) di tale testo normativo, nei seguenti termini: «Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente».

Se così è, emerge chiaramente che la giurisprudenza di legittimità esclude la possibilità di confisca quando l’inquisito dimostri di avere l’unica casa di proprietà in cui risiede abitualmente e non parla invece in alcun modo della “prima casa”, non potendo escludere che lo stesso indagato sia proprietario di altri immobili adibiti a civile abitazione.

Conclusioni

Riprendendo ancora un ulteriore passaggio della sentenza in commento, bisogna, invece, ribadire che il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell’art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973 – nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013: si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore; non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato.

A voler essere pignolo, avrei preferito che la suprema Corte facesse una differenza fra chi evade il fisco con una omessa od una dichiarazione infedele (artt. 4 e 5) e chi invece, come nel caso che qui ci occupa, ponesse in essere una condotta fraudolenta di cui all’articolo 2 del d.lgs 74/2000 che parla invece di “Frode fiscale”

Intanto, accontentiamoci: il contrasto alla evasione fiscale si fa anche in  questo modo!

 

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