Moratoria ex DL Cura Italia
(DL n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 27/2020)
Istruzioni per la rilevazione del TEGM: §C2 lett. b) – “Base di calcolo dei dati da segnalare”
Quesito: i prestiti oggetto di moratoria ex art. 56 del DL Cura Italia vanno segnalati nuovamente ai fini della rilevazione del TEGM?
Risposta: la logica della moratoria introdotta dal DL Cura Italia non configura né una rinegoziazione né una novazione del contratto bensì un’agevolazione temporanea sulle scadenze
prefissate. La misura implica il mantenimento del tasso di interesse originario per preservare condizioni di neutralità attuariale tra il valore del prestito prima e dopo la moratoria. Pertanto uno
slittamento del piano dei pagamenti che sia privo di impatti sul TEG rilevato in sede di stipula del contratto non comporta l’obbligo di una nuova segnalazione.
Fonte Circolare Bankit