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L’Aps che può cambiare statuto senza Notaio

L’Aps che può cambiare statuto senza Notaio

 

Sono presidente di un’Aps (associazione di promozione sociale) già esistente dal 2012. Per l’adeguamento alla riforma del terzo settore siamo obbligati a modificare lo statuto in  presenza di un  notaio? Oppure l’obbligo sussiste solo per le associazioni riconosciute e le fondazioni? Nel caso della nostra Aps lo statuto può essere modificato con scrittura privata registrata, quindi senza intervento del notaio?

S.C. Bari

R I S P O S T A

Un’Aps non riconosciuta, costituita con atto pubblico ma priva di personalità giuridica, può modificare il proprio statuto tramite una semplice scrittura privata registrata, quindi senza l’intervento del notaio.

Quando transiterà poi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), l’associazione avrà la possibilità di scegliere se rimanere senza personalità giuridica o acquisirla. Solo nel caso in cui vorrà acquisire la personalità giuridica, sarò necessario approvare lo statuto con l’intervento del notaio, a norma dell’articolo 22 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

DAL SOLE 24 ORE DEL 30 NOVEMBRE 2020

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