Abn Ambro: 480 milioni di euro per carenze antiriciclaggio!
Davanti ai pubblici ministeri dei Paesi bassi la banca olandese Abn amro ha patteggiato la sanzione di 480 milioni di euro perché, si legge dagli organi di stampa, “non ha individuato conti coinvolti in operazioni illegali, non ha interrotto i rapporti con i clienti sospetti e non ha segnalato tali transazioni alle autorità competenti”.
In una nota diffusa dalla banca si legge di aver accettato di pagare la ingente sanzione in considerazione della ”gravità, la portata e la durata delle carenze individuate” nella lotta al riciclaggio di denaro.
Infatti, si legge che i pubblici ministeri già dal settembre 2019 hanno presentato il conto delle inadempienze alla banca, accusandola di non aver individuato conti coinvolti nel riciclaggio di denaro, di non aver interrotto i rapporti con clienti sospetti e di non aver segnalato tali transazioni alle autorità competenti.
Interruzione rapporto
Se avanzare un sospetto sulla operatività di un rapporto di conto desunto dalle transazioni registrate od anche da qualche confidenza ricevuta dallo stesso cliente, dovesse significare la cessazione di ogni relazione, potrebbe significare la morte precoce ed ingiustificata di ogni istituto di credito.
Vorrei ricordare che il soggetto obbligato, interpretando una determinata condotta, deve addivenire ad ipotesi che, per quanto gravi e dense di ombre, non rappresentano delle certezze, bensì miserabili sospetti non sempre acclarati dalle successive indagini.
Potrei capire la chiusura di un rapporto quando, dopo aver inoltrato una segnalazione di operazione sospetta, dovessi ricevere un feedback che in qualche misura mi dovesse confermare la gravità del contesto e l’ampiezza dei sospetti maturati.
Paradossalmente, chiudere un rapporto di conto, cessare una relazione in presenza di un mero sospetto, rischierei di danneggiare la successiva attività investigativa in quanto, l’organo deputato alle indagini avrebbe perso quel canale necessario per approfondire l’origine e la natura delle operazioni.
Da noi si usa dire: “Faccio per farmi la croce e mi ceco un occhio”.
Ciò detto, non avendo letto le motivazioni testuali del provvedimento sanzionatorio, sono indotto a credere che la dizione “non ha interrotto i rapporti con i clienti sospetti”, sia da annoverare ad una licenza poetica degli organi di stampa, non avendo contezza, anche sulla base della legislazione esistente nel nostro Paese, circa il contenuto di un precetto della specie.
Questa perplessità mi sorge anche dal fatto che i Paesi della Unione europea sono tenuti ad osservare le stesse Direttive comunitarie dalle quali non mi risulta l’esistenza di precetti della specie descritta.
In questi casi, bene farebbero gli organi di vigilanza – Unità d’Informazione Finanziaria o Financial Intelligence Unit (FIU) ad esporre in modo chiaro e dettagliato la natura dei rilievi onde stimolare la giusta valutazione per la migliore collaborazione attiva da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente allocati nei rispettivi 27 Paesi dell’Unione Europea.
Spesso, come sempre accade, l’esperienza degli altri, soprattutto quella negativa come il caso di specie, potrebbe essere anche la nostra!