lunedì, Aprile 29, 2024
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Libretto al portatore:  La sventura degli eredi!

Libretto al portatore:  La sventura degli eredi!

 

Con il Decreto legislativo n.90/2017, cessava la possibilità di nuove emissioni ovvero vietato il trasferimento di Libretti di deposito al portatore.

Con la stessa disposizione veniva stabilita la possibilità di richiedere la estinzione presso lo sportello bancario o postale emittente, scegliendo tra conversione in un libretto nominativo, trasferimento del saldo su un conto corrente o su altro rapporto nominativo o liquidazione del relativo saldo in denaro contante.

La citata scelta andava fatta entro il 31 dicembre 2018 presso il relativo sportello bancario o postale.

Nello stesso tempo, come da apposita nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2018 banche e poste, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo a favore del portatore, laddove “oltre il tempo massimo”, erano altresì obbligate ad effettuare una comunicazione al Mise, che avrebbe applicato una sanzione amministrativa nei confronti dello sventurato da 250 a 500 euro.

Memoria difensiva vincente

Qualche anno addietro mi è capitato di presentare un Ricorso avverso una contestazione dell’Ufficio antiriciclaggio della Ragioneria Generale dello Stato di Catania, riguardante un presunto irregolare utilizzo di un Libretto al Portatore di una cliente di una grande azienda bancaria nazionale.

Il contenuto della contestazione:

La S.V. si è resa responsabile della violazione dell’ art. 49, comma 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, modificato dall’articolo 20 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, per aver estinto o ridotto tardivamente il libretto bancario al portatore n.1103822 EURO 4.800,00 (quattromilaottocento/00) emesso dall’Istituto Bancario Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Ragusa. Tale infrazione è punibile, ai sensi dell’art. 58, comma 2 elo 3 del decreto legislativo n. 23112007, modificato dall’art. 20 comma lettera b) del Decreto Legge 3l maggio 2b10, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche/integrazioni, con I’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 30% al 40Yo dell’importo del libretto e comunque non inferiore a 3.000 euro, nel suo valore minimo. Se il saldo del libretto è di importo inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo. Nel contest are la violazione di cui sopra, si informa che, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente, potranno essere inviate deduzioni difensive a questa Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, Antiriciclaggio di Catania – Via Cardinale Dusmet, 17 – 95121 Catania, in carta semplice, ai sensi dell’art.l8 Legge 24lll/1981 n. 689, comprovate da idonea documentazione e potrà essere richiesta audizione personale. La presente vale quale intimazione, anche agli effetti interruttivi della prescrizione di cui agli articoli 2943 e segg. del Codice Civile, a pagare la predetta penalità che sarà determinata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 58, comma 2 e/o 3 e 60, comma 2, del decreto legislativo n. 231 1200”.

Fatti di causa

L’erede, figlia unica, a distanza di circa 4 anni dalla morte del genitore, all’interno della casa paterna rinvenne un Libretto bancario al portatore con un saldo contabile di 4.800 euro.

La stessa, subito dopo, si presenta allo sportello della Banca presso cui è correntista, chiedendo la estinzione del titolo con la contestuale bonifica del controvalore sul proprio conto corrente.

La domanda della banca, prima di procedere alla comunicazione al Mef avrebbe dovuto essere: cos’altro avrebbe potuto fare la “sventurata”?

Conclusioni

In data 27 ottobre 2015, l’Ufficio antiriciclaggio di Catania della Ragioneria Generale dello Stato, rispose testualmente:

“”Con riferimento alla memoria difensiva prodotta dalla S.V. in merito al procedimento sanzionatorio di cui all’oggetto, assunta al protocollo RTS nr.49….. del 26/10/2015, si ritiene che la stessa contiene elementi tali da consentirne l’accoglimento ai sensi delle vigenti disposizioni normative che regolamentano la materia.

Per quanto sopra, si dispone l’archiviazione del procedimento sanzionatorio di cui all’oggetto.””

Ho voluto raccontare questo episodio di vita vissuta, per fortuna finito in bonis, per dire che, nella vita esiste sempre il rischio di aprire un contenzioso, per definizione o per volontà divina e quindi di doversi difendere.

Questa è la sventura di essere erede!

 

 

 

 

 

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