giovedì, Maggio 2, 2024
spot_img

Antiriciclaggio: Gioco & Scommesse!

Antiriciclaggio: Gioco & Scommesse!

 

Già da tempo, con l’intento di ridurre o azzerare i rischi e scongiurare conseguenze sanzionatorie da parte della Banca d’Italia, la policy antiriciclaggio di alcuni Gruppi bancari nella gestione di rapporti riguardanti il settore del  “gioco legale & scommesse” ha trovato il rimedio, equivalente ad una toppa peggiore del buco.

In cosa consiste questa toppa di fronte ad operatori economici del settore di cui parliamo e ritenuto ad alto rischio di riciclaggio?

Trovata geniale: in pratica, unilateralmente, hanno deciso di cancellare questa categoria di operatori economici dalla geografia imprenditoriale, rifiutando l’accensione di nuovi rapporti ovvero cessando quelli in essere.

Stiamo parlando di operatori economici riguardanti il settore del “Gioco & Scommesse”, legale, con tutte le autorizzazioni possibili ed immaginabili, con dipendenti regolarmente assunti ed in regola con gli obblighi tributari.

Diciamo subito che i Gruppi bancari sono arrivati a questa conclusione grazie al fondamentale contributo fornito dall’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia quando, con la Circolare del 30 luglio 1919, ha introdotto il “rischio alto” e quindi l’adeguata verifica rafforzata delle posizioni in presenza di talune attività economiche ben individuate.

Il punto 6) dell’Allegato 2 alla Circolare in commento infatti, recita testualmente: “tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e “soggetti convenzionati e agenti” nel servizio di rimessa del denaro”.

Di fronte a questo tipo di alert, soprattutto se assunto dalle banche senza alcuna valutazione mirata circa la coerenza delle operazioni poste in essere e men che mai una verifica dell’approccio basato sul rischio, pure richiamato dalla citata Circolare Bankit, le conseguenze sono devastanti tanto per il settore di cui parliamo che per la intera economia in ordine ad una corretta dinamica imprenditoriale.

Condividere questa impostazione è aberrante e sarebbe come dire che, non apro conti correnti ad operatori che registrano una forte movimentazione di contante perché questa circostanza aumenta i rischi di riciclaggio – pensiamo ai supermercati, distributori di carburante e altri – sposando in pieno l’input contenuto nella Circolare Bankit del 30 luglio 2019, senza alcuna valutazione della coerenza delle operazioni e dell’approccio basato sul rischio che la stessa circolare impone.

Insomma, per non correre rischi di sorta, chiudo ogni rapporto per non avere a che fare con soggetti economici di tal fatta!

Interrogazione parlamentare 

Sulla base di queste premesse, è partita una interrogazione parlamentare da parte del Senatore Mario Turco, il quale ha lamentato l’accanimento terapeutico delle politiche ostili adottate da numerose banche nei confronti delle società operanti nel settore del “gioco legale & scommesse”, rifiutando la concessione di finanziamenti o servizi bancari di altro genere come le fideiussioni a favore dell’Erario acquistate dalle società.

Gli interroganti hanno chiesto quali iniziative si intendano adottare affinché si possano eliminare ogni sorta di discriminazione da parte del sistema bancario con l’intento di tutelare  un settore che garantisce un ingente gettito erariale e migliaia di posti di lavoro.

Al riguardo, i competenti  Uffici dell’Amministrazione finanziaria, hanno evidenziato che la normativa in materia di raccolta del gioco e le convenzioni di concessione stipulate in tutti i settori del gioco pubblico prevedono l’obbligo di prestare garanzie fideiussorie che copra il versamento all’erario dei tributi (prelievo unico erariale – imposta unica), del canone di concessione e di altri proventi o somme dovute dai concessionari, e più in generale il corretto adempimento degli obblighi e degli oneri convenzionali.

La prestazione delle garanzie fideiussorie costituisce un fondamento ineludibile dell’intero apparato concessorio, a garanzia del superiore interesse pubblico erariale dal quale, pertanto, lo Stato non può prescindere, pena il blocco dell’attività di raccolta del gioco

Nel frattempo, prosegue il confronto con ABI e Banca d’Italia per “favorire, presso gli Istituti bancari, una migliore conoscenza delle caratteristiche nazionali del settore del gioco legale e delle sue peculiarità” e “definire protocolli di intesa con società a capitale pubblico, che operano nel mondo creditizio e assicurative, in modo da tracciare percorsi preferenziali per gli operatori di gioco in possesso di tutti i requisiti di solvibilità necessari”. 

Di seguito il testo integrale della risposta alla interrogazione parlamentare:

“”La disciplina antiriciclaggio, contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 2007. n. 231 nelle sue disposizioni attuative, assegna agli intermediari la responsabilità di valutare, rispetto al caso concreto, i rischi sottesi al singolo rapporto o alla singola operazione e di individuare i presidi di mitigazione più efficaci. In particolare, tale decreto inserisce le attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante tra i fattori di cui gli intermediari devono tener conto ai fini dell’eventuale applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata.

Gli intermediari sono quindi tenuti a valutare con attenzione il profilo di rischio degli operatori del settore, calibrando la profondità e l’intensità delle misure di adeguata verifica da adottare nei relativi confronti. Solo laddove le valutazioni concretamente condotte in relazione al singolo operatore confermino la sussistenza di un rischio elevato, gli intermediari applicano misure di adeguata verifica rafforzata””.

Pratica operativa

Per rimanere al tema in discorso, facciamo qualche esempio:

  1. Società operante “Gioco legale & Scommesse” La gestione del conto aziendale che sottende la esistenza di una contabilità apposita, registra accrediti in conto, caratterizzati per il 90% in denaro contante, restando questa una circostanza giustificata dalla tipologia di attività svolta. Gli addebiti invece, risultano tutti registrati in modo tracciabile a mezzo bonifico – emolumenti personale dipendente, costi strumentali all’impresa e versamenti delle provvigioni all’Erario. A queste condizioni, deve aggiungersi una disponibilità costante dell’operatore economico a soddisfare ogni eventuale richiesta di chiarimento pervenuta dall’intermediario o professionista.
  2. Distributore di carburante Anche in questo caso al pari di tutte le attività che registrano una intensa movimentazione in avere di denaro contante (supermercati, farmacie, tabacchi etc.), assolutamente compatibile con la natura dell’attività svolta, devono corrispondere i costi assolutamente tracciabili. Ne consegue che gli addebiti sono caratterizzati da bonifici o assegni non trasferibili, destinati ai fornitori, pagamento dipendenti e costi strumentali.

Conclusioni

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deputata ai controlli nello specifico settore dei “giochi & scommesse” ha precisato, in particolare, che detti controlli attengono al possesso di specifici indici di solidità patrimoniale e finanziaria, di idonei assetti societari, delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza per l’esercizio del gioco legale, del rispetto della normativa antimafia nonché dell’osservanza delle previsioni in materia di antiriciclaggio.

Ad oggi, pur ricordando l’autonomia imprenditoriale cui si ispira l’operatività delle banche, proseguono gli incontri fra l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, l’ABI e la Banca d’Italia, finalizzati all’analisi e al superamento delle criticità esistenti, nel corso dei quali si è avuto modo di illustrare agli interlocutori le peculiarità del sistema del gioco pubblico italiano, caratterizzato da un regime di monopolio e dall’affidamento della gestione del gioco a concessionari scelti con procedure di evidenza pubblica e sottoposti nel corso del rapporto concessorio a molteplici controlli afferenti i requisiti oggettivi e soggettivi delle compagini societarie.

Ora, oltre che esprimere a titolo personale un plauso ai parlamentari che hanno sollevato il problema e che imporrà, credo, una presa d’atto oggettiva e concreta da parte di chi di competenza che, fino ad oggi non c’era o se c’era dormiva, come peraltro capita sovente!

A questo punto, a mio avviso, per calmare le acque, serve un secondo intervento integrativo e chiarificatore della Circolare Bankit del luglio 2019, relativamente al significato da attribuire al “rischio alto” che non deve basarsi sulle categorie economiche “sic et simpliciter”, ma deve valutare, nel concreto, l’operatività registrata sui rapporti in essere, avuto riguardo alla sua coerenza e all’approccio basato sul rischio.

Staremo a vedere, il tempo è galantuomo!

 

 

 

 

Ti potrebbero interessare anche

  1. Nel silenzio generale delle Istituzioni e non sapendo come gestire il problema non sapendo in pratica che pesci pigliare, unilateralmente si decide di non avviare nuovi rapporti o chiudere quelli in essere.
    Una genialata all’italiana maniera, certi di aver trovato il modo di non prendere sanzioni.
    In pratica, stiamo parlando di operatori economici del settore “Giochi & scommesse” che, pur essendo regolarmente costituite, in regola con le tasse e dipendenti regolarmente assunti, non possono operare da quando la Circolare della Banca d’Italia del 30 luglio 2019 ha consigliato il “rischio alto” perché ritenute a maggior rischio di riciclaggio.
    Nel mio piccolo, vorrei ricordare a questi soloni del terrore che, in questi casi, prima di agire, bisogna sempre partire dall’approccio basato sul rischio posto fin dall’introduzione della Circolare Bankit.
    In ogni caso, accertata l’esistenza della struttura – mezzi e personale – bisogna sempre partire dall’esistenza di un “conto aziendale” – che per sua natura sottende la esistenza di una contabilità – dalla coerenza delle transazioni registrate in dare e avere del rapporto.
    In situazioni dubbie, per il tramite dell’amministratore della persona giuridica (cliente), verificare un Durc aggiornato (versamento contributi previdenziali) e, attraverso l’Ade, acquisire copia di una certificazione di regolarità fiscale.
    Chiudendo unilateralmente il rapporto non si interrompe solo una relazione, ma si crea un problema, un grande problema!

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Una "l'aurea c'è l'ho"

“Una l’aurea c’è l’ho”, “Ma non sai scrivere”. Duello Cottarelli-Crosetto sull’ortografia

"Una l'aurea c'è l'ho", "Ma non sai scrivere". Duello Cottarelli-Crosetto sull'ortografia Fonte: il Giornale "Una l'aurea c'è l'ho", "Ma non sai scrivere". Duello Cottarelli-Crosetto sull'ortografia© Fornito da Il Giornale La candidatura alle elezioni europee annunciata domenica da Giorgia Meloni come capolista di...
Mimmo Lucano: La Cassazione assolve

Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto

Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto Nessuno può essere condannato ad una pena detentiva (reclusione), ipotizzando una condotta delittuosa quando manca la "coscienza e la volontà" di perseguire un disegno criminoso, per un proprio...