lunedì, Aprile 29, 2024
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Responsabilità amministrativa d’impresa: Se i proventi della truffa vanno ai soci la società è estranea!

Responsabilità amministrativa d’impresa: Se i proventi della truffa vanno ai soci la società è estranea!

Nessuna responsabilità è riconducibile alla società, se dal comportamento truffaldino dei soci non ha avuto alcun interesse o conseguito alcun vantaggio.

Sembra una sentenza ovvia, la nr.23300 del 23/04/2021 della 2° Sezione penale della Suprema corte di Cassazione.

La domanda che ci si deve porre in questi casi dovrebbe anche essere: i soci, persone fisiche in quanto tali, avrebbero potuto accedere ai finanziamenti senza la costituzione e la presenza di una persona giuridica quale una società di capitali come in questo caso (Srl)?

Alla scoperta del malaffare, false fatturazioni in questo caso, la società ha avuto un ruolo, attraverso i propri organismi di controllo interno come il Collegio sindacale o l’Organismo di valutazione ex 231/01?

La eventuale responsabilità dovrebbe entrare anche in questi meccanismi per dare un senso alla collaborazione attiva intrinseca cui si ispira il Modello organizzativo.

Diversamente, a mio avviso, la responsabilità amministrativa diventa oggettiva ed inscindibile fra la vita dei soci e della società.

Pronuncia di Cassazione

Con sentenza in data 12 dicembre 2018, la corte di appello di Bari, confermava la pronuncia del tribunale di Bari del 18-11-2014 che aveva condannato M. L. alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio e dichiarava la Pasta Jesce s.r.l. responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 del D.Ivo 231/2001, avendo detta società beneficiato dell’indebito profitto derivante dal delitto di truffa commesso dagli amministratori in danno dello Stato e per i quali era stata dichiarata la prescrizione.

L’inquisito ha inteso presentare ricorso per Cassazione avverso alla pronuncia di merito, con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa di cui al d.lgs 231/01 derivante dalla condotta truffaldina e penalmente rilevante dei soci.

In uno dei passaggi della pronuncia di legittimità, gli Ermellini aggiungono che tale conclusione trova altresì fondamento nella considerazione che il M. L. è soggetto estraneo alla compagine sociale della Pasta Jesce s.r.l. che portava a termine le truffe nell’interesse della società ed anche proprio mediante la predisposizione della falsa documentazione finalizzata ad ottenere i finanziamenti, così che anche sotto tale profilo egli appare estraneo al delitto presupposto.

Orbene, il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1 prevede che il fatto, in grado di consentire il trasferimento di responsabilità dalla persona fisica all’ente, sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Precisando al comma 2 D.Lgs. n. 231 del 2001 che la responsabilità cessa ove il fatto sia commesso nell’esclusivo interesse proprio o di terzi” e cioè per un fine che non avvantaggia in alcun modo l’ente stesso. 

L’assenza dell’interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie.

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