giovedì, Maggio 2, 2024
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S.O.S. Procedura di segnalazione di operazione sospetta

S.O.S.: Procedura di segnalazione di operazione sospetta

 

Definire ed individuare un iter chiaro, agevole e riservato nella procedura di segnalazione di operazione sospetta, costituisce il primo passo per ben corrispondere alle aspettative che l’Istituzione pone in capo a tutti i soggetti tenuti alla c.d. “Collaborazione attiva”.

Fermo restando l’autonomia più totale, la “procedura di segnalazione” da formalizzare nella normativa interna di ogni intermediario – a prescindere dalle sue dimensioni – deve assicurare una omogeneità di comportamento, una celerità di esecuzione, un’assoluta riservatezza ma soprattutto, ad avviso di chi scrive, una facilità di confronto tra chi matura il sospetto e il Responsabile aziendale antiriciclaggio[1].

Mal si coniuga il principio appena enunciato quando si consente al Direttore di filiale, nella normativa interna di taluni intermediari finanziari, di bloccare l’inoltro della SOS ricevuta dal collaboratore di sportello perché non ritenuta condivisibile o, ancora peggio, perché lo stesso Responsabile di filiale risulta colluso o in qualche caso minacciato dallo stesso cliente.

In tal modo, non vi potrà mai essere un confronto fra chi matura il sospetto (Addetto allo sportello o qualunque altro collaboratore) e il Responsabile aziendale antiriciclaggio.

Così facendo, avremo ahimè, tanti Responsabili aziendali antiriciclaggio per quante sono le filiali della banca o dell’intermediario finanziario.

Immaginiamo invece che, in un modo o nell’altro, la SOS giunge all’attenzione del Responsabile aziendale antiriciclaggio, il quale, fatti i necessari approfondimenti[2], se la ritiene condivisibile – con il necessario parere del responsabile di filiale – la inoltra all’Organo di vigilanza centrale della banca d’Italia[3].

La stessa Unità d’Informazione finanziaria, fatta una valutazione preliminare, peraltro anche suscettibile di archiviazione[4], trasmette il tutto alla Direzione Investigativa Antimafia e al Nucleo Valutario della Guardia di finanza, i quali, rispettivamente e per quanto di interesse e il successivo sviluppo dell’attività investigativa interesseranno i Reparti territoriali.

In questi casi, il danno maggiore che si possa fare alla successiva azione investigativa è la eventuale interruzione del rapporto con il cliente che alcune banche provocano, convinte come sono che questo possa essere l’unico modo per scongiurare percorsi sanzionatori. 

Intanto così è se vi pare!

===========

 

[1]Parte I – Paragrafo 4 del Decalogo Banca d’Italia – Edizione 2001 “Istruzioni operative per l’individuazione di operazione sospette”.

[2]Operatività pregressa dei rapporti in essere del cliente segnalato, tipo di attività economica esercitata, coerenza e tipologia di operazioni poste in essere etc.

[3]Unità d’Informazione Finanziaria

[4]Legge 388/2000 – Art.151, 2° comma 2. All’articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: “qualora siano attinenti alla criminalità organizzata” sono inserite le seguenti:
“ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi”;

 

 

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2 Commenti

  1. Fissare dei criteri ragionevoli e condivisibili, di buon senso, nello scrivere le regole circa la procedura da seguire per l’inoltro di una Sos, significa costruire una casa con delle basi solide e ben strutturate, per affrontare al meglio la complessa normativa di contrasto al malaffare.
    E’ un concetto tanto semplice, quanto complesso da attuare perché molto spesso, si alimenta quel clima di “scarica barile” e fuga dalle responsabilità che, al contrario, dovrebbe essere assolutamente evitato!

  2. Malgrado non si comprenda in alcun modo di quale tipologia di rapporto di conto corrente si stia parlando – conto personale o conto aziendale – faccio fatica a comprendere le reali ragioni della chiusura unilaterale del rapporto.
    Immagino che possa trattarsi di conto aziendale perché da qualche parte si parla di “conto anticipi” che presuppone quindi l’esistenza di una partita Iva per lo svolgimento di un’attività economica.
    Se così è, a parte la Partita Iva o altra documentazione statutaria riferibile alla riferita attività economica. con ogni riscontro soggettivo dell’amministratore o titolare della ditta individuale, quale possa essere la documentazione ulteriore per completare gli adempimenti riguardanti l’Adeguata verifica, si fa fatica anche solo ad immaginarli.
    Insomma, a leggere la pronuncia del Collegio dell’ABF di Palermo, non si capisce molto anzi non si capisce niente e questo ahimè sembra essere la norma!

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