lunedì, Maggio 13, 2024
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Guida operativa antiriciclaggio: 1° risposta all’Uif!

Guida operativa antiriciclaggio: 1° risposta all’Uif!

Feedback smarrito!

Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati – in primis banche e professionisti, in occasione della presentazione del Rapporto annuale 2022, abbiamo avuto modo di conoscere alcuni aspetti importanti fino ad oggi trascurati:

  • L’eccesso di segnalazioni di operazioni sospette nelle misura del 30%, sovente poco argomentate e senza particolari criticità;
  • La modesta qualità della collaborazione attiva dei soggetti obbligati.

Ne ho parlato qui: Uif: Rapporto annuale 2022 – Guida operativa antiriciclaggio | Formazione & consulenza antiriciclaggio (giovannifalcone.it)

Con questo primo articolo, comincio a scrivere una Guida operativa antiriciclaggio a beneficio dei soggetti obbligati – in primis banche e professionisti – e dello stesso Organo centrale di controllo e vigilanza.

Non ho la presunzione di esaurire la fantasia del malaffare, ma semplicemente cercare di mettere a frutto una esperienza di circa mezzo secolo maturata nel settore delle verifiche e controlli, prima come appartenente alla Guardia di finanza e poi come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario.

Il mio è un tentativo, con la garanzia dell’impegno e non del risultato!

Uif: Organo centrale di controllo e vigilanza

Nei miei otto anni in cui mi sono occupato di lotta al riciclaggio di denaro sporco, con il ruolo di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio in un Gruppo bancario (1999/2007), quando ricevevo una Segnalazione di operazione sospetta da una filiale – magari attivata da un Operatore di sportello o da chicchessia – laddove non ne condividevo l’assunto, nell’arco delle 48 ore, provvedevo a redigere una relazione apposita spiegandone le ragioni, facendola pervenire allo stesso segnalante e per conoscenza al Responsabile di filiale, attraverso la rete Intranet della stessa banca.

In pratica, come succedeva nel 90% delle segnalazioni pervenute, assicuravo un Feedback in grado di restituire allo stesso segnalante quella necessaria serenità professionale che gli garantiva il prosieguo dell’attività operativa nel miglior modo possibile.

Parlo di questo modus operandi per ricordare all’Unità d’Informazione Finanziaria la necessità per il soggetto obbligato di conoscere la sorte cui è destinata una “Segnalazione di operazione sospetta” per la quale, troppo spesso, non riceve alcun Feedback.

Insomma, se la Sos viene “archiviata” perchè ritenuta priva di elementi di criticità o per qualsivoglia altra ragione, senza informare il segnalante, oltre che commettere una violazione ad un precetto normativo – ex secondo comma dell’art.41 del D.lgs 231/07 – si pone il soggetto obbligato in grave difficoltà.

Non conoscere la sorte di una Sos, significa per il segnalante tenere la posizione a “verifica rafforzata” sine die, con conseguenze nefaste nella sua organizzazione, appesantendo oltre modo un settore operativo già ostico per definizione.

Soggetto obbligato

In assenza di un Feedback da parte dell’Organismo centrale di controllo e vigilanza (Uif), come ahimè capita troppo spesso, a distanza di un annetto dalla data dell’inoltro della Segnalazione di operazione sospetta, rivedere il quadro d’insieme della posizione.

Cosa voglio dire?

Voglio dire di verificare nel merito le transazioni registrate sui rapporti di conto, onde valutarne la loro coerenza all’oggetto sociale dichiarato dal cliente per l’esercizio dell’attività economica. Se tale operatività appare coerente, adeguata al settore economico di riferimento, riportare il cliente in bonis cessando il proseguimento della verifica rafforzata.

A conclusione della verifica, quale che ne sia la conclusione finale, lasciare traccia storica al fascicolo circa gli approfondimenti e verifiche svolte, anche per argomentare di fronte ad eventuali richieste di autorità di vigilanza (Mef, Uif, Autorità giudiziaria, Guardia di finanza, Ordini professionali etc.).

Per eventuali dubbi o perplessità, attraverso l’amministratore, acquisite copia del Documento Unico di Responsabilità Contributiva dall’Inps (Durc) ovvero, una certificazione dell’Agenzia delle entrate relativamente alla correttezza fiscale.

Buon lavoro!

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    A proposito di persone ultra ottantenni, leggevo: Pensionato.
    A questa acuta descrizione, mi correva l’obbligo di precisare: Ma una persona, quando arriva a ottantanni, cos’altro può fare se non il pensionato?
    E allora, mi devi dire e spiegare cosa faceva in età lavorativa il Ciccillo Cacace di turno.
    Semplice Watson!

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